Armonizzazione del diritto dei marchi di impresa nell'Unione europea

La presente direttiva mira al ravvicinamento delle legislazioni dei paesi dell'Unione europea (UE) in materia di marchi d'impresa per promuovere la libera circolazione di prodotti e servizi e la libera concorrenza nel contesto del mercato interno. Tale ravvicinamento riguarda le norme di base relative ai marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione, mentre i paesi dell'UE conservano il diritto di organizzare l'aspetto procedurale e la protezione dei marchi acquisiti attraverso l'uso.

ATTO

Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

La presente direttiva istituisce un quadro per i marchi di impresa relativi a prodotti o servizi che:

Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa

Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

Un marchio di impresa è parimenti escluso dalla registrazione o può essere dichiarato nullo se è identico o simile a un marchio di impresa depositato anteriormente.

Inoltre, i paesi dell'UE possono prevedere che un marchio sia escluso dalla registrazione o dichiarato nullo se, e nella misura in cui l'uso del marchio può essere vietato in virtù dell'esistenza di un diritto anteriore quale:

Se il titolare di un marchio di impresa anteriore ha tollerato l’uso di un marchio di impresa posteriore registrato per 5 anni consecutivi, egli non può domandare che sia dichiarato nullo, né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, salvo ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

Diritti conferiti dal marchio di impresa

Il titolare ha un diritto esclusivo sul marchio creato. Si può vietare a chiunque di usare un segno identico o simile tale da causare un rischio di confusione nella mente dei consumatori. Egli non può però limitare l'uso del marchio nel commercio se si tratta di indicare:

Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

Uso del marchio

Il titolare del marchio deve farne un uso effettivo entro 5 anni dalla data di registrazione. Inoltre, l'uso non può essere interrotto per più di 5 anni. In caso contrario, il marchio è soggetto a sanzioni per il mancato uso.

La presente direttiva abroga la direttiva 89/104/CEE.

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2008/95/CE

28.11.2008

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GU L 299, 8.11.2008, pagg. 25-33

ATTI COLLEGATI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Rifusione). (COM(2013)162 final del 27.03.2013).

L'obiettivo di questa proposta di rifusione della direttiva in materia di marchi d'impresa (e della corrispondente proposta di modifica del regolamento sul marchio comunitario) è di rendere i sistemi di registrazione dei marchi d'impresa presenti in tutta l'UE più accessibili, più efficienti per le imprese in termini di costi e complessità, nonché di migliorarne la velocità, la prevedibilità e la certezza giuridica.

08.04.2014