Dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore
SINTESI DI:
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Tipi di veicoli interessati
Il presente regolamento si applica alle categorie di veicoli M e N, ossia:
Requisiti per i dispositivi di rimorchio
Norme per l’omologazione UE
Il fabbricante del veicolo deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE. Tale domanda deve contenere determinate informazioni, nello specifico:
Se l’autorità competente ritiene che il veicolo soddisfi tutti i requisiti relativi ai dispositivi di rimorchio, rilascerà l’omologazione UE e attribuirà un numero di omologazione in conformità alla direttiva 2007/46/CE.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Viene applicato dal 29 novembre 2010.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 36).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo ai requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 661/2009 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pgg. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 02.05.2019