OICVM: requisiti organizzativi e regole di condotta

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/43/UE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce norme di attuazione per le società di gestione che gestiscono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)* oltre alle regole di condotta e di trattamento equo degli OICVM nei casi di conflitto di interessi.

Esso stabilisce i requisiti riguardanti il processo di gestione del rischio per gli OICVM.

È una delle serie di quattro misure attuative adottate nel 2010, delle quali le altre tre sono:

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a:

Procedure amministrative e meccanismo di controllo

Le società di gestione devono:

Le società di gestione devono tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni. Esse attuano procedure trasparenti per trattare i reclami degli investitori.

Devono mettere in atto procedure contabili operative per la tutela dei detentori di quote*. La contabilità degli OICVM deve essere mantenuta in modo tale che tutte le attività e le passività dell’OICVM possano essere identificate direttamente in ogni momento. Queste procedure devono essere conformi alle norme contabili degli Stati membri di origine degli OICVM

Meccanismi di controllo interno

L’alta dirigenza delle società di gestione:

La funzione permanente di controllo della conformità, con l’autorità necessaria e l’accesso a tutte le informazioni pertinenti, è responsabile di:

Le società di gestione devono istituire e mantenere una funzione di gestione dei rischi permanente e funzionalmente indipendente. Tale funzione deve:

Le società di gestione devono attuare disposizioni adeguate per impedire ai soggetti rilevanti partecipanti di:

Le società di gestione devono garantire che venga tenuto un registro di ogni operazione di portafoglio per fornire informazioni future sui dettagli dell’ordine e sulla transazione eseguita.

Gli ordini di sottoscrizione e di rimborso* devono inoltre essere centralizzati e registrati immediatamente. Tali registrazioni vengono quindi conservate per un periodo di almeno cinque anni.

Conflitti di interesse

Nelle seguenti situazioni possono insorgere conflitti di interesse, se:

Le società di gestione sono quindi tenute a definire per iscritto una politica efficace in materia di conflitti di interesse che garantisca l’indipendenza dei soggetti rilevanti.

Regole di condotta

Le società di gestione devono:

Per quanto riguarda gli obblighi di diligenza dovuta, esse devono:

Le società di gestione devono:

Dettagli dell’accordo tra depositario e società di gestione

Le «parti dell’accordo» devono includere nell’accordo gli elementi relativi a:

Politica di gestione dei rischi

Le società di gestione devono:

Esposizione al rischio di controparte

Le società di gestione devono:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il venerdì 30 luglio 2010 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il giovedì 30 giugno 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari: veicoli di investimento che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investire tali capitali collettivamente tramite un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli.
Depositario: un soggetto indipendente dal fondo OICVM e gestore dell’investimento del fondo OICVM. Il suo ruolo è di tutelare da frodi, errori contabili e conflitti di interessi tra il gestore e il fondo.
Detentore di quote: ogni persona fisica o giuridica che detenga una o più quote di un OICVM.
Soggetto rilevante in relazione alla società di gestione, indica un amministratore, socio o equivalente, o dirigente della società di gestione, un dipendente della società di gestione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo della società di gestione, e che partecipa all’esercizio dell’attività di gestione collettiva di portafogli Esso indica inoltre una persona fisica partecipante direttamente alla fornitura di servizi alla società di gestione, nel quadro di un contratto di delega a terzi ai fini dell’esercizio da parte della società di gestione dell’attività di gestione collettiva di portafogli.
Ordini di sottoscrizione e di rimborso: ordini da parte degli investitori di sottoscrivere o riscattare i propri fondi da un OICVM.
Controparte: una parte di una transazione finanziaria. Il suo ruolo è di tutelare da frodi, errori contabili e conflitti di interessi tra il gestore e il fondo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16).

Direttiva 2010/42/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 28).

Rettifica

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Le successive modifiche alla direttiva 2009/65/CE sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 23.03.2018