Regolamento (CE) n. 661/2009: omologazione di veicoli a motore e rimorchi
I nuovi veicoli a motore devono soddisfare gli stessi requisiti tecnici in tutta l’Unione europea (UE). Ciò contribuisce ad assicurare un livello elevato di sicurezza stradale e tutela ambientale, oltre a rendere più competitiva l’industria automobilistica dell’UE.
Stabilisce i requisiti tecnici e le procedure volte a garantire che i nuovi veicoli a motore siano conformi agli standard di sicurezza e di efficienza energetica dell’UE.
Questo regolamento stabilisce i requisiti per l’omologazione:
Esso concerne:
Omologazione*
Attraverso il regolamento, l’UE si conforma a una serie di normative della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) contenenti specifiche tecniche per i veicoli a motore. Ogni veicolo omologato in base a queste normative UNECE è considerato conforme ai criteri di omologazione della Commissione.
Il regolamento 2015/166, che ha integrato e modificato il regolamento originale, stabilisce regole dettagliate sulle procedure specifiche, sui requisiti tecnici e sulle prove per l’omologazione. Esso contempla inoltre i componenti e le entità tecniche dei veicoli a motore.
Obblighi del produttore
Il produttore deve garantire che i nuovi veicoli venduti, registrati o messi in servizio nell’UE sono stati omologati ai sensi del presente regolamento.
Per migliorare la sicurezza stradale, tutti i veicoli devono disporre di un sistema elettronico di controllo della stabilità. I veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 devono essere equipaggiati con un dispositivo avanzato di frenata d’emergenza e un sistema di avviso di deviazione dalla corsia. Questa regola si applica a tutti i nuovi camion e autobus dal 1o novembre 2015.
Gli pneumatici devono soddisfare i requisiti relativi a:
Inoltre, i veicoli appartenenti alla categoria M1 devono disporre di sistemi di controllo della pressione degli pneumatici, dispositivi che rammentano di allacciare la cintura, indicatori di cambio di marcia e altre specifiche molto più dettagliate suddivise per categoria di veicolo.
Obblighi per i paesi dell’UE
L’omologazione della Commissione o nazionale viene fornita solo ai veicoli che soddisfano i requisiti indicati nel presente regolamento.
La sicurezza nel settore automobilistico.
* Omologazione: dimostra che una tipologia di veicolo è stata collaudata al fine di verificarne la conformità con i requisiti normativi, tecnici e di sicurezza pertinenti.
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 661/2009 |
20.8.2009 |
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Atti modificatori |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (UE) n. 407/2011 |
1.5.2011 |
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Regolamento (UE) n. 523/2012 |
11.7.2012 |
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Regolamento (UE) 2015/166 |
24.2.2015 |
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Successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 661/2009 sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1-13)
Ultimo aggiornamento: 24.09.2015