Sicurezza di veicoli a motore e rimorchi

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 661/2009: omologazione di veicoli a motore e rimorchi

SINTESI

I nuovi veicoli a motore devono soddisfare gli stessi requisiti tecnici in tutta l’Unione europea (UE). Ciò contribuisce ad assicurare un livello elevato di sicurezza stradale e tutela ambientale, oltre a rendere più competitiva l’industria automobilistica dell’UE.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Stabilisce i requisiti tecnici e le procedure volte a garantire che i nuovi veicoli a motore siano conformi agli standard di sicurezza e di efficienza energetica dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Questo regolamento stabilisce i requisiti per l’omologazione:

Esso concerne:

Omologazione*

Attraverso il regolamento, l’UE si conforma a una serie di normative della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) contenenti specifiche tecniche per i veicoli a motore. Ogni veicolo omologato in base a queste normative UNECE è considerato conforme ai criteri di omologazione della Commissione.

Il regolamento 2015/166, che ha integrato e modificato il regolamento originale, stabilisce regole dettagliate sulle procedure specifiche, sui requisiti tecnici e sulle prove per l’omologazione. Esso contempla inoltre i componenti e le entità tecniche dei veicoli a motore.

Obblighi del produttore

Il produttore deve garantire che i nuovi veicoli venduti, registrati o messi in servizio nell’UE sono stati omologati ai sensi del presente regolamento.

Per migliorare la sicurezza stradale, tutti i veicoli devono disporre di un sistema elettronico di controllo della stabilità. I veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 devono essere equipaggiati con un dispositivo avanzato di frenata d’emergenza e un sistema di avviso di deviazione dalla corsia. Questa regola si applica a tutti i nuovi camion e autobus dal 1o novembre 2015.

Gli pneumatici devono soddisfare i requisiti relativi a:

Inoltre, i veicoli appartenenti alla categoria M1 devono disporre di sistemi di controllo della pressione degli pneumatici, dispositivi che rammentano di allacciare la cintura, indicatori di cambio di marcia e altre specifiche molto più dettagliate suddivise per categoria di veicolo.

Obblighi per i paesi dell’UE

L’omologazione della Commissione o nazionale viene fornita solo ai veicoli che soddisfano i requisiti indicati nel presente regolamento.

CONTESTO

La sicurezza nel settore automobilistico.

TERMINI CHIAVE

* Omologazione: dimostra che una tipologia di veicolo è stata collaudata al fine di verificarne la conformità con i requisiti normativi, tecnici e di sicurezza pertinenti.

ATTO

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 661/2009

20.8.2009

GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1-24

Rettifica

GU L 337 del 20.12.2011, pag. 27

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 407/2011

1.5.2011

GU L 108 del 28.4.2011, pag. 13-20

Regolamento (UE) n. 523/2012

11.7.2012

GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8-12

Regolamento (UE) 2015/166

24.2.2015

GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3-39

Successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 661/2009 sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1-13)

Ultimo aggiornamento: 24.09.2015