Apparecchi a gas (fino al 2018)

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/142/CE: apparecchi a gas

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Condizioni da rispettare quando si immettono gli apparecchi sul mercato

Esame del tipo

Dichiarazione di conformità CE*

Abrogazione

La direttiva 2009/142/CE è abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/426, in vigore dal 21 aprile 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal 5 gennaio 2010 e abroga e codifica la direttiva 90/396/CE e i relativi emendamenti, che i paesi dell'UE dovevano integrare nel diritto nazionale entro il 30 giugno 1991.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

Organismo notificato: fornisce la valutazione di conformità alle condizioni stabilite dalle direttive. Si tratta di un servizio ai fabbricanti nell'interesse pubblico.

Dichiarazione di conformità al tipo CE: un fabbricante dichiara che gli apparecchi sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame del tipo CE e soddisfano i requisiti essenziali della presente direttiva.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10-27)

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99-147)

Ultimo aggiornamento: 30.01.2017