Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

La Commissione sottolinea la necessità di norme europee armonizzate nel settore della metrologia al fine di tutelare il pubblico contro la possibilità di risultati scorretti di operazioni di pesatura. A tale scopo, la presente direttiva definisce i requisiti degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

ATTO

Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Versione codificata)

SINTESI

La presente direttiva intende armonizzare le norme applicabili agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per garantirne la libera circolazione nel mercato interno e tutelare il pubblico contro le conseguenze dei risultati scorretti di pesatura.

Campo d’applicazione

Questa direttiva si applica agli strumenti per pesare, utilizzati:

per le transazioni commerciali;

per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un’ammenda, di una remunerazione, di un’indennità o di un canone di tipo analogo;

per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;

nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

per la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati;

per tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate.

Immissione sul mercato

I paesi dell'UE adottano tutte le disposizioni affinché solo gli strumenti che soddisfano i requisiti essenziali definiti nell’allegato I della direttiva e che sono muniti della marcatura «CE» possano essere immessi sul mercato. Gli Stati membri possono ostacolare l’immissione sul mercato di tali strumenti soltanto qualora li ritengano non conformi ai requisiti della direttiva. In tal caso, essi possono vietare o limitare l’immissione sul mercato, informando la Commissione e motivando la loro decisione.

Valutazione della conformità

Per ottenere l’attestato di conformità del proprio prodotto, il fabbricante può scegliere una delle due procedure seguenti di valutazione della conformità:

l’esame CE del tipo, seguito dalla dichiarazione CE di conformità al modello, oppure dalla verifica CE;

verifica CE dell’unità.

I paesi dell'UE sono tenuti a notificare alla Commissione e agli altri paesi dell'UE gli organismi da essi designati per espletare le procedure di valutazione della conformità, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione.

Marcatura «CE» di conformità ed iscrizioni

La marcatura «CE» di conformità deve essere apposta in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni altro marchio purché questo non induca in errore i terzi circa il significato della marcatura «CE» e non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Abrogazione

La direttiva 2014/31/UE abroga la direttiva 2009/23/CE, con efficacia a decorrere dal 20 aprile 2016.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/23/CE

5.6.2009

-

GU L122 del 16.5.2009

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative all'immissione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Gazzetta ufficiale L 96 del 29 marzo 2014, pagg. 107-148).

Ultimo aggiornamento: 25.08.2009