Azioni di informazione e promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

Le azioni di informazione e promozione a favore dei prodotti agricoli beneficiano di finanziamenti comunitari a copertura di parte o della totalitΰ del costo effettivo delle attivitΰ. Il quadro giuridico che le disciplina unifica le due norme precedenti, che distinguevano le azioni svolte sul mercato interno (es de en fr) e nei paesi terzi (es de en fr).

ATTO

Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

SINTESI

Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sono descritte e disciplinate dal presente quadro giuridico.

Campo di applicazione

Le attivitΰ contemplate dal regolamento, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, sono le seguenti:

Nei paesi terzi, le azioni promozionali comprendono inoltre:

Tali azioni non devono incoraggiare il consumo di un dato prodotto a motivo della sua origine o del suo marchio commerciale.

Settori, prodotti e mercati interessati

Il presente regolamento fissa i criteri di selezione dei settori che formano oggetto delle azioni di promozione. Esso stabilisce inoltre che la Commissione elabora, ogni due anni, l'elenco dei prodotti e dei mercati dei paesi terzi interessati. Si tratta, in generale, di prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione, nonchι di prodotti tipici con un forte valore aggiunto. La Commissione fissa inoltre le linee direttrici che definiscono le modalitΰ della strategia applicabile.

Modalitΰ di approvazione

Le attivitΰ summenzionate sono realizzate nell'ambito di programmi stabiliti dalle organizzazioni professionali o interprofessionali. Queste presentano le loro proposte di programmi di informazione e promozione agli Stati membri, che trasmettono alla Commissione i programmi che hanno selezionato e che si impegnano a cofinanziare. La Commissione, avvalendosi dell'aiuto di assistenti tecnici, seleziona alcuni programmi e ne stabilisce la dotazione finanziaria, privilegiando i programmi che prevedono la partecipazione di vari Stati membri.

Inoltre la Commissione puς decidere, di sua iniziativa, di finanziare interamente azioni di informazione e promozione realizzate sul mercato interno e nei paesi terzi dalle organizzazioni da essa selezionate.

Finanziamento

Il finanziamento del costo effettivo dei programmi θ suddiviso come segue:

Procedure di comitato

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli assiste la Commissione nella selezione e gestione dei programmi.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 3/2008.

24.12.2007

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GU L 3 del 5.1.2008.

Ultima modifica: 28.01.2008