Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli - (riforma 2007)

Nel 2007 l'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore degli ortofrutticoli ha subìto una riforma radicale volta a migliorare la competitività del settore, ad aumentare i consumi e a proteggere l'ambiente. A tal fine, il presente regolamento incoraggia i produttori ad associarsi in organizzazioni che consentano di rafforzare il settore attraverso un'ampia serie di strumenti quali i contributi finanziari comunitari.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96.

SINTESI

L'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore degli ortofrutticoli disciplina le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore e fissa il regime degli scambi con i paesi terzi.

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a due gruppi di prodotti che fino al 2008 erano disciplinati da due OCM distinte:

I prodotti freschi possono essere commercializzati unicamente se sono di qualità sana, leale e mercantile e se recano l'indicazione del paese di origine.

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

I produttori di prodotti freschi possono costituirsi in organizzazioni volte a promuovere metodi di produzione e di gestione e pratiche colturali ecologicamente compatibili. Tali organizzazioni possono inoltre contribuire a razionalizzare la produzione e l'offerta dei prodotti. I produttori che ne fanno parte si impegnano inoltre a rispettare determinati obblighi:

Ogni organizzazione deve essere riconosciuta dagli Stati membri, che a tal fine impongono determinate condizioni. Ad esempio, l'organizzazione deve avere un numero minimo di aderenti e un valore minimo di produzione e non deve detenere una posizione dominante su un determinato mercato. I produttori che intendono costituirsi in un'organizzazione riconosciuta possono aderire a un raggruppamento di produttori: tale entità giuridica riunisce i produttori per un periodo transitorio fino al raggiungimento dei requisiti necessari per accedere al riconoscimento.

A loro volta, le organizzazioni di produttori possono costituirsi in associazioni.

Programmi operativi

Le organizzazioni di produttori possono attuare programmi operativi di durata compresa tra 3 e 5 anni, finalizzati al conseguimento di obiettivi commerciali quali la razionalizzazione della produzione, la regolarizzazione dei prezzi, il miglioramento della qualità dei prodotti e la prevenzione e gestione delle crisi in tutti i loro aspetti. Tali programmi prevedono inoltre un minimo di due iniziative a favore dell'ambiente, cui è destinato almeno il 10% della spesa.

I programmi operativi, finanziati dall'organizzazione o dai suoi aderenti, possono altresì beneficiare di aiuti finanziari nazionali e comunitari. I contribuiti erogati dall'organizzazione e dalla Comunità confluiscono in un fondo di esercizio unicamente destinato al finanziamento dei programmi operativi. Il fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori può essere alimentato da risorse nazionali se lo Stato membro è a tal fine autorizzato dalla Commissione. In linea generale, il contributo comunitario al fondo di esercizio è pari al contributo finanziario versato dall'organizzazione di produttori e non supera il 50% delle spese effettuate e il 4,1% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione stessa. Tali massimali, tuttavia, possono essere aumentati a determinate condizioni.

I programmi operativi sono approvati dagli Stati membri, che li valutano alla luce delle informazioni trasmesse dall'organizzazione di produttori, e segnatamente dell'importo indicativo del fondo di esercizio relativo ad ogni anno, delle spese per l'anno in corso e per gli anni precedenti e dei necessari documenti giustificativi.

Per un massimo di tre campagne di commercializzazione, gli Stati membri possono decidere di estendere parte degli obblighi dei produttori membri di un'organizzazione ai produttori stabiliti nella stessa circoscrizione economica e non aderenti all'organizzazione *. Tali obblighi riguardano l'applicazione delle regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di produzione, commercializzazione e protezione dell'ambiente nonché la promozione e la comunicazione in caso di crisi.

ORGANIZZAZIONE E ACCORDI INTERPROFESSIONALI

Le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della produzione, del commercio e della trasformazione degli ortofrutticoli freschi possono costituirsi in organizzazioni interprofessionali, le quali possono svolgere una serie di attività generalmente destinate a migliorare la produzione, la commercializzazione, la qualità e la protezione dei prodotti e garantirne una più efficace regolamentazione a livello comunitario. Per poter operare, l'organizzazione deve ottenere il riconoscimento dello Stato membro, che è concesso se sono soddisfatti determinati requisiti. Ad esempio, l'organizzazione deve rappresentare una parte significativa della filiera degli ortofrutticoli freschi, senza tuttavia esercitare direttamente attività di produzione, commercializzazione e trasformazioni di tali prodotti. Il riconoscimento concesso a livello nazionale è notificato alla Commissione, che può chiederne la revoca allo Stato membro.

In deroga al regolamento recante applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, le attività realizzate dalle organizzazioni interprofessionali sono esenti da talune regole di concorrenza istituite dal trattato dell'Unione europea (UE).

In determinate circostanze e per un periodo di tempo limitato, gli Stati membri possono estendere taluni accordi, decisioni, o pratiche concordati nell'ambito di un'organizzazione agli operatori della stessa regione che non fanno parte di detta organizzazione. Perché tale estensione sia approvata, l'organizzazione deve essere considerata rappresentativa * della produzione, della vendita o della trasformazione di un prodotto.

Vigilanza della Commissione sull'estensione delle regole

L'estensione delle regole adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali è soggetta alla vigilanza della Commissione che, in alcuni casi, può chiederne la revoca allo Stato membro.

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Il regime applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi e trasformati vieta la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale nonché l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

La Commissione può subordinare le importazioni e le esportazioni di uno o più prodotti al rilascio di un certificato da parte dello Stato membro interessato.

Importazioni

Agli scambi dei prodotti ortofrutticoli si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune. Tuttavia, al fine di proteggere il mercato comunitario da taluni effetti pregiudizievoli, un dazio addizionale è applicato alle importazioni effettuate a un prezzo inferiore al prezzo limite * o il cui volume supera il volume limite *. Il dazio addizionale è commisurato all'obiettivo ed è imposto solo se esiste la concreta possibilità che le importazioni possano perturbare il mercato comunitario.

I contingenti tariffari all'importazione sono aperti ogni anno e gestiti in modo da evitare qualsiasi discriminazione, secondo uno dei tre metodi seguenti: "primo arrivato, primo servito" "esame simultaneo", "operatori tradizionali/nuovi arrivati".

La Commissione può adottare misure di salvaguardia su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Regimi di perfezionamento attivo e passivo

La Commissione può sospendere i regimi di perfezionamento attivo e passivo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

SOSTEGNO AL SETTORE

Al settore degli ortofrutticoli si applica il regime di pagamento unico. Tuttavia tale regime è introdotto in modo progressivo: in una prima fase transitoria, per i prodotti che prima della riforma beneficiavano di un aiuto alla trasformazione, gli Stati membri possono conservare una parte degli importi e effettuare un pagamento supplementare agli agricoltori interessati. Nel corso di tale periodo transitorio gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti per superficie: in tal caso essi fissano, in modo non discriminatorio, l'ammontare dell'aiuto per ettaro per ciascun prodotto ortofrutticolo. Il presente regolamento stabilisce la durata del periodo di transizione per i vari prodotti e fissa per ogni Stato membro il valore dell'importo che può essere conservato.

Fino al 31 dicembre 2012 i produttori di fragole e lamponi conferiti all'industria di trasformazione beneficiano di un aiuto per superficie pari a 230 EUR/ettaro, cumulabile con un aiuto nazionale non superiore a 170 EUR/ettaro. Agli Stati membri interessati vengono assegnate superfici nazionali garantite.

Procedure di comitato

Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli (FR) assiste la Commissione nella gestione dell'OCM.

Contesto

Il presente regolamento riforma l'OCM degli ortofrutticoli in vigore dal 1996. Rispetto al quadro normativo precedente, il regolamento attuale introduce due novità principali: in primo luogo, unifica il settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; in secondo luogo, non istituisce regimi di aiuto per il settore, ma inserisce disposizioni in materia nel regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1182/2007

6.11.2007

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GU L 273 del 17.10.2007

ATTI COLLEGATI

Modalità d'applicazione

Regolamento (CE) n. 1580/2007 [Gazzetta ufficiale L 350 del 31.12.2007]. A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1182/2007, il presente regolamento integra e riorganizza le modalità di applicazione relative a questo settore. Esso disciplina la classificazione dei prodotti, le organizzazioni di produttori e gli scambi con i paesi terzi. Inoltre, negli allegati del regolamento sono riportati gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo nonché i modelli di taluni certificati e documenti necessari per gli scambi dei prodotti considerati.

Ultima modifica: 01.05.2008