Pesci di acque profonde

A causa dello sfruttamento eccessivo gli stock di acque profonde possono arrivare al limite dell'esaurimento. Per assicurare uno sfruttamento sostenibile di tali risorse sono state adottate misure quali la riduzione dei totali ammissibili di cattura (TAC) o dello sforzo di pesca. Nella comunicazione la Commissione riesamina le misure in vigore e sottolinea la scarsità di informazioni sulla pesca per migliorare la gestione degli stock di acque profonde.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 29 gennaio 2007 intitolata: Esame della gestione degli stock di acque profonde [COM(2007) 30 definitivo – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Gli stock di acque profonde sono costituiti da specie che vivono a profondità superiori a 400 metri. Si tratta di risorse particolarmente vulnerabili allo sfruttamento eccessivo, la cui crescita è lenta e il cui tasso di fecondità piuttosto debole.

La pesca di specie di acque profonde si è sviluppata di recente ed è caratterizzata da catture miste. Per garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse di acque profonde mancano tuttavia dati scientifici affidabili.

Alcune misure, come la limitazione dello sforzo di pesca o dei totali ammissibili di cattura, sono state adottate, ma risultano insufficienti in quanto la maggior parte delle specie di acque profonde sono tuttora catturate al di là dei limiti biologici tollerabili.

Totali ammissibili di cattura (TAC)

La regolamentazione delle attività di pesca in acque profonde è relativamente recente. I primi TAC sono stati fissati nel 2002 per il periodo 2003-2004 e sono aggiornati ogni due anni per la maggioranza delle specie. Date la mancanza di conoscenze relative alle specie interessate e l'assenza di informazioni su cosa costituisca le catture, sui rigetti, sulla ripartizione geografica degli stock ecc., i TAC sono stati fissati, inizialmente, in modo arbitrario e soltanto per nove delle quarantotto specie di acque profonde elencate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002.

Adesso, essi si basano sui pareri scientifici del consiglio internazionale per l'Esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che segnalano come la maggioranza dei pesci di acque profonde sia soggetta a uno sfruttamento insostenibile. La tendenza è, di conseguenza, la riduzione delle possibilità di pesca e non si autorizza, adesso, la pesca mirata a svariate specie, fra cui tutti gli squali pelagici.

Sforzo di pesca

Una delle misure complementari consisteva nel ridurre lo sforzo di pesca delle navi titolari di licenza del 10 % nel 2005 e di un altro 10 % nel 2006 rispetto ai livelli del 2003. Questa restrizione non ha tuttavia consentito di limitare l'espansione della pesca in acque profonde, dato che alcune specie di acque profonde, come la molva, il brosmio o l'argentina, sono prelevate come catture accessorie. Questa misura è stata attuata in conformità all'accordo della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), che fissa lo sforzo di pesca al 75 % del livello del 2003.

Le limitazioni di capacità delle navi da pesca non permettono di contenere il numero di navi che pescano le specie di acque profonde, in quanto sono fissate a un livello di gran lunga troppo elevato. Ciò è attribuibile al metodo di calcolo applicato, definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il calcolo tiene conto della capacità complessiva di tutte le navi che, durante almeno una delle annate 1998, 1999 o 2000, hanno sbarcato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde piuttosto che della media per lo stesso periodo.

Questa carenza ha anche reso inefficaci le riduzioni dello sforzo di pesca. Tali riduzioni, infatti, non conducono in pratica a un minore sfruttamento di tali stock; al contrario, esse possono addirittura limitare inutilmente lo sforzo di pesca esercitato su altre specie, quali il melù.

È necessario migliorare le informazioni sulle diverse attività di pesca che sfruttano le specie di acque profonde, in modo da poter adattare lo sforzo di pesca a ciascuna di esse in funzione della natura delle specie bersaglio e delle catture accessorie. Il rilascio delle licenza di pesca dovrebbe tener in maggior conto l'attività comprovata di pesca di ogni nave.

La Commissione non possiede un quadro completo dell'impatto dei singoli attrezzi da pesca in quanto alcuni Stati membri non hanno trasmesso la relazione sullo sforzo di pesca.

Programmi scientifici di campionamento

Per sopperire alla carenza di informazioni scientifiche sugli stock di acque profonde sono stati attuati dei programmi di campionamento. La normativa vigente, tuttavia, non fornisce indicazioni sufficienti sul modo di procedere. I piani di campionamento elaborati dagli Stati membri differiscono in termini di qualità e di contenuto, rendendone così difficile l'applicazione. Per agevolare la compilazione dei dati ricevuti o migliorarne la qualità occorrerebbe stabilire un modello di comunicazione.

Monitoraggio e controllo

Zone di protezione possono essere istituite per alcune specie, come il pesce specchio atlantico. Le navi titolari di una licenza di pesca per acque profonde che entrano in tali zone devono rispettare determinate norme. Durante il transito nella zona in questione sono tenute a rispettare una velocità media di almeno otto nodi e ad assicurare e riporre tutti gli attrezzi presenti a bordo.

Le autorità di controllo degli Stati membri dovrebbero utilizzare maggiormente il sistema elettronico di controllo delle navi via satellite (VMS). Questo sistema consentirebbe loro di avvisare gli ispettori delle attività sospette rilevate nelle zone interessate e di intercettare le navi al loro arrivo nel porto. Centri di monitoraggio della pesca dovrebbero essere istituiti in tutti gli Stati membri per ispezionare le navi che transitano o pescano nelle zone protette.

Sono troppo numerose le navi che possiedono una licenza di pesca per acque profonde, ma le cui catture di specie di acque profonde sono solo marginali. Questa situazione rende inefficaci le limitazioni dello sforzo di pesca degli stock di acque profonde e può causare difficoltà nel controllo degli altri stock. Una nave titolare di una tale licenza può legittimamente pescare in zone in cui uno Stato membro dispone di contingenti per le specie di acque profonde senza peraltro sfruttare questo tipo di stock.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le procedure che applicano in materia di ispezione e sorveglianza nei porti designati per lo sbarco delle specie di acque profonde.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde [Gazzetta ufficiale L 336 del 21.12.2010].

Regolamento (UE) n . 1262/2012 del Consiglio del 20 dicembre 2012 che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde [Gazzetta ufficiale L 356 del 22.12.2012].

Ultima modifica: 17.01.2014