Quadro comunitario relativo alla raccolta di dati e alla consulenza scientifica

Per ottimizzare la valutazione scientifica nel settore della pesca è necessario disporre di un insieme di dati riguardanti le attività delle flotte, le catture, gli stock ittici e il relativo impatto sull'ecosistema marino. In quest'ottica il regolamento definisce un quadro comunitario razionale e coerente per la raccolta, la gestione e l'utilizzo di questi dati, che sono responsabilità degli Stati membri, e per la consulenza scientifica ai fini della politica comune della pesca.

ATTO

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.

SINTESI

Il regolamento istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e per ottenere consulenze scientifiche relative alla politica comune della pesca (PCP).

I dati biologici, tecnici, ambientali e socio-economici riguardano sia le flotte e le relative attività sia le catture e le ripercussioni delle attività di pesca sull’ecosistema marino. I dati interessano tutte le attività di pesca, cioè la pesca commerciale e la pesca ricreativa *, le attività di acquacoltura e l’industria di trasformazione dei prodotti della pesca.

Quadro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati

I programmi comunitari e nazionali pluriennali rappresentano il contesto di riferimento per la raccolta, la gestione e l’uso di dati. Tali programmi hanno durata triennale.

La Commissione, coadiuvata dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, predispone i programmi comunitari che serviranno successivamente agli Stati membri per preparare i programmi nazionali, costituiti da:

Nei programmi nazionali gli Stati membri indicano i protocolli e i metodi di raccolta e di analisi dei dati.

Gli Stati membri collaborano tra loro e con paesi terzi se condividono acque in una stessa regione marina. A tal fine gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi nazionali, in particolare durante riunioni di coordinamento regionale organizzate dalla Commissione per evitare, in particolare, di raccogliere dati ridondanti.

L’approvazione dei programmi nazionali e l’esame della loro attuazione sono compito della Commissione, che si affida alle valutazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) per quanto riguarda la conformità e la realizzazione tecnica e scientifica dei programmi nazionali. La Commissione procede anche ad una stima dei costi associati. Se i programmi nazionali non sono ritenuti conformi, gli Stati membri devono modificarli su richiesta della Commissione.

L’Unione europea (UE) cofinanzia la raccolta di dati (massimo 50%). Per il periodo 2007-2013 è previsto uno stanziamento massimo di 300 milioni di euro nell’ambito dell’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca.

La Commissione può sospendere o revocare il finanziamento se il programma nazionale non è applicato secondo le norme stabilite, ad esempio per quanto riguarda il rispetto delle scadenze, il controllo qualità, la convalida e la trasmissione dei dati rilevati. In alcune circostanze è prevista anche una riduzione del sostegno finanziario, che sarà proporzionale al grado di mancata conformità del programma e in ogni caso mai superiore al 25% del costo annuo del programma nazionale.

Gestione e utilizzo dei dati nel quadro della PCP

I dati raccolti sono archiviati in banche dati nazionali informatiche sicure. Gli Stati membri controllano la qualità dei dati primari * e dei dati dettagliati * e aggregati * che risultano dal trattamento dei dati primari.

Sono fissate le norme per la trasmissione dei dati agli utilizzatori finali a fini di analisi scientifica. I dati possono anche servire da supporto alle discussioni in seno ai consigli consultivi regionali nell’ambito della PCP per l’elaborazione delle politiche e per pubblicazioni scientifiche da parte dei ricercatori. Possono essere forniti i metodi di trattamento di tali dati.

Le scadenze per la trasmissione dei dati dipendono dal tipo di utilizzo, che va indicato nella domanda. In alcuni casi gli Stati membri possono rifiutarsi di fornire i dati in questione. La Commissione ha la facoltà di esaminare i casi di rifiuto e, se non li ritiene giustificati, lo Stato membro deve fornire i dati all’utilizzatore finale entro un mese. In caso contrario, il rifiuto può essere motivo di riduzione dell’aiuto finanziario. Anche gli utilizzatori finali possono vedersi limitare o vietare l’accesso ai dati se non rispettano alcuni obblighi.

I dati raccolti nell’ambito delle campagne di ricerca oceanografiche sono inviati alle organizzazioni scientifiche internazionali e ai comitati scientifici delle organizzazioni regionali per la pesca interessate.

Sostegno alle consulenze scientifiche

Gli esperti nazionali sono invitati ad assistere alle riunioni delle organizzazioni regionali per la pesca e delle istanze scientifiche internazionali alle quali partecipa la Comunità.

A tal fine gli Stati membri e la Commissione collaborano per migliorare l’affidabilità dei pareri scientifici e la qualità dei programmi e dei metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca in uno spirito di apertura e imparzialità.

Contesto

Il quadro comunitario descritto è il risultato di un’ampia consultazione con gli Stati membri, gli istituti scientifici nazionali incaricati del rilevamento dei dati e i principali utilizzatori finali, come il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Il quadro s’inserisce nell’ambito della politica marittima integrata dell’UE e dal 1º gennaio 2009 sostituisce il quadro comunitario in vigore dal 2000.

Termini chiave dell’atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 199/2008

12.3.2008

-

GU L 60 del 5.3.2008

ATTI COLLEGATI

Decisione 2010/93/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che adotta un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013 [Gazzetta ufficiale L 41 del 16.2.2010]. La presente decisione istituisce un programma comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per un periodo di tre anni. Questo programma contiene quattro moduli e definisce i livelli di precisione e le intensità di campionamento. La presente decisione sostituirà la decisione 2008/949/CE a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Decisione 2008/949/CE della Commissione, del 6 novembre 2008 che adotta un programma comunitario pluriennale in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca [Gazzetta ufficiale L 346 del 23.12.2008].

Il programma comunitario pluriennale riguarda la raccolta di informazioni in vista del loro utilizzo per la realizzazione di analisi scientifiche nonché la gestione di queste informazioni. Il programma contiene quattro moduli e definisce i livelli di precisione e le intensità di campionamento. I moduli sono i seguenti:

Ultima modifica: 10.09.2010