Aiuti "de minimis" per il settore della pesca

Il presente regolamento sostituisce, per il settore della pesca, le norme relative agli aiuti de minimis istituite dal regolamento (CE) n. 1860/2004 per i settori dell'agricoltura e della pesca.

ATTO

Regolamento (CE) n. 875/2007, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.

SINTESI

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che, salvo deroghe contemplate dal trattato, gli aiuti di Stato, sotto qualsiasi forma, sono incompatibili con il mercato comune in quanto possono falsare la concorrenza.

Tuttavia il regolamento (CE) n. 994/98 indica, all'articolo 2, che la Commissione può decidere che alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 87 del trattato e sono pertanto dispensati dall'obbligo di notifica.

La Commissione ha quindi adottato, nel 2001, il regolamento generale de minimis (regolamento (CE) n. 69/2001) per tutti i settori economici ad eccezione dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca, seguito nel 2004 da un regolamento de minimis per i settori dell'agricoltura e della pesca (regolamento (CE) n. 1860/2004) e dal presente regolamento specificamente destinato al settore della pesca.

La soglia "de minimis"

La soglia "de minimis" per il settore della pesca è fissata a 30 000 EUR per triennio e per impresa beneficiaria, a condizione che l'importo totale degli aiuti concessi alle imprese sia inferiore al 2,5 % della produzione nazionale annua del settore.

 Campo di applicazione

Gli aiuti de minimis devono essere aiuti trasparenti, per i quali, cioè, è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Pertanto, gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e le misure a favore del capitale di rischio non si configurano come aiuti trasparenti se l'apporto di capitale supera la soglia de minimis.

Il regolamento si applica a tutte le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Il regolamento non si applica:

Controllo

Lo Stato membro che concede un aiuto de minimis deve garantire un rigoroso controllo degli aiuti erogati.

Lo Stato membro deve comunicare per iscritto all'impresa beneficiaria l'importo dell'aiuto. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, esso deve chiedere all'impresa interessata una dichiarazione relativa agli aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Tuttavia, se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis per il settore della pesca contenente tutte le informazioni richieste, le condizioni suddette cessano di applicarsi. A tal fine, il registro deve coprire un periodo di tre esercizi finanziari.

L'aiuto è erogato solo se non comporta un innalzamento dell'importo complessivo ad un livello eccedente il massimale fissato per il periodo finanziario considerato.

Inoltre gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni che consentono alla Commissione di accertare il rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento. I dati sono conservati per un periodo di dieci esercizi finanziari. Su richiesta scritta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni che essa ritiene necessarie.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 875/2007

1.8.2007 - 31.12.2013

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GU L 193 del 25.7.2007

Ultima modifica: 22.01.2008