Modalità di applicazione del regolamento relativo al FEP

Il regolamento CE n. 498/2007 definisce le modalità di applicazione del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013 per quanto concerne la struttura, la trasmissione e la valutazione dei programmi operativi. Esso precisa le misure, la sorveglianza e il controllo e determina gli strumenti di ingegneria finanziaria. Inoltre il presente regolamento disciplina infine la pubblicità e l'informazione e garantisce la protezione dei dati a carattere personale.

ATTO

Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

I meccanismi e le modalità di applicazione del presente regolamento derivano dalle disposizioni relative al regolamento di base del Fondo europeo per la pesca (FEP).

Le modalità di applicazione sono intese a facilitare l'elaborazione dei programmi operativi (allegato I). Tali modalità hanno inoltre lo scopo di favorire l'esame e l'approvazione dei progetti da parte della Commissione. Un programma operativo deve comprendere i criteri di ammissibilità geografica (analisi delle peculiarità nazionali o locali, descrizione dei punti di forza e di debolezza) e la coerenza dei progetti elaborati rispetto agli assi prioritari fissati dal presente regolamento. Ai programmi operativi per i quali il totale della spesa pubblica non supera i 90 milioni di euro (prezzi 2004) si applicano disposizioni specifiche previste dal presente regolamento. Le modalità di applicazione hanno anche lo scopo di favorire l'esame e l'approvazione di questi progetti da parte della Commissione.

Per quanto riguarda la pesca, le azioni strutturali sono volte ad orientare e proseguire la ristrutturazione del settore. Tale processo è di fatto necessario per garantire l'avvenire dell'attività e promuovere una pesca sostenibile. In quest'ambito non sono autorizzati aiuti pubblici legati ad un aumento dello sforzo di pesca.

Assi prioritari

Le modalità di applicazione sono incentrate sugli assi prioritari del Fondo europeo per la pesca (cfr. allegato I, parte A):

Valutazione

Gli Stati membri trasmettono le valutazioni intermedie di questi programmi al massimo entro il 30 giugno 2011. La Commissione ha la facoltà di sospendere il termine di pagamento se uno Stato membro non rispetta i propri obblighi in materia di gestione, di controllo e di spesa.

Informazione e pubblicità

Gli Stati membri o l'autorità di gestione devono condurre azioni di informazione e di pubblicità rivolte al pubblico e ai beneficiari potenziali. L'autorità di gestione provvederà inoltre affinché siano destinate al grande pubblico azioni di informazione e pubblicità come l'avvio del programma operativo, la presentazione dei risultati nonché l'esposizione della bandiera dell'Unione europea (allegato II) per una settimana, a partire dal 9 maggio, davanti alle sedi delle autorità di gestione.

Strumenti di ingegneria finanziaria

Gli strumenti di ingegneria finanziaria assumono la forma di misure come la compensazione socioeconomica per la gestione della flotta (si veda la nomenclatura dell'allegato III), che danno luogo a investimenti rimborsabili in particolare nell'ambito delle PMI e delle microimprese per fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi di prestito.

La dichiarazione di spesa (allegato IX), per quanto concerne gli strumenti di ingegneria finanziaria, include le spese totali sostenute ai fini della creazione degli strumenti o del sostegno apportato a questi ultimi. Al momento della chiusura parziale o finale del programma operativo, le spese ammissibili equivalgono al totale dei pagamenti provenienti da ciascuno degli strumenti di ingegneria finanziaria a titolo di investimenti a favore delle imprese o delle garanzie fornite.

Quando il FEP finanzia operazioni che comportano il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui quelle organizzate mediante fondi di partecipazione, i partner del cofinanziamento o gli azionisti, o un loro rappresentante debitamente autorizzato, presentano un piano di attività. Tale piano deve essere conforme alle condizioni previste dal presente regolamento di esecuzione (articoli 35, 36 e 37).

Gestione, sorveglianza e controllo

L'autorità di gestione del programma designata dallo Stato membro (allegato XII) provvede affinché i beneficiari siano informati in merito alle condizioni specifiche concernenti il prodotto o i servizi da fornire nel quadro dell'operazione, il piano di finanziamento, i termini di esecuzione nonché i dati finanziari e le altre informazioni da conservare e da trasmettere. Le verifiche operate dall'autorità di gestione riguardano gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e materiali delle operazioni. Qualsiasi importo corrispondente ad una irregolarità è identificato con il numero di riferimento attribuito a tale irregolarità o tramite qualsiasi altro metodo idoneo.

Gli audit sono realizzati in loco (allegato V) sulla base dei documenti e dei dati conservati dal beneficiario. L'autorità di audit può inoltre procedere a un campionamento statistico casuale delle operazioni (cfr. allegato IV).

Irregolarità

In caso di irregolarità, gli Stati membri devono comunicare i fatti alla Commissione europea. Quando un’irregolarità può avere ripercussioni in altri Stati membri, anche tali Stati devono essere informati.

Scambio di dati per via elettronica

Lo scambio di dati tra ciascuno Stato membro e la Commissione avviene per mezzo di un sistema informatico istituito dalla Commissione, che consente uno scambio sicuro dei dati tra la Commissione e gli Stati membri.

Il sistema informatico contiene inoltre documenti e dati di interesse comune come il programma operativo (allegato I, parte A), la decisione della Commissione relativa alla partecipazione del FEP, le relazioni annuali e finali di esecuzione (modello dell'allegato XIV), la strategia di audit (allegato V) e la descrizione del sistema di gestione (allegato XII, parte A).

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei dati personali.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 498/2007

30.5.2007

-

L 120, 10.05.2007

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE) n. 1249/2010

12.1.2011

-

GU L 341, 23.12.2010

Le successive modifiche e correzioni del regolamento (CE) n. 498/2007 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Ultima modifica: 17.03.2011