Conservazione di taluni stock di grandi migratori

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1936/2001 — misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Mira a specificare le misure di controllo e ispezione che si applicano alla pesca di determinati pesci e mammiferi grandi migratori elencati nell’allegato I del regolamento. Le principali specie interessate sono:

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri immatricolati nell’UE, che operano in una delle zone seguenti:

MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA ZONA 1

Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è stato più volte modificato, da ultimo con il regolamento (UE) 2017/2107. Il regolamento del 2017 ha abrogato parti del regolamento (CE) n. 1936/2001 per tener conto delle varie modifiche adottate nelle raccomandazioni ICCAT dal 2008.

Ingrasso del tonno rosso

Un registro delle aziende di ingrasso* di tonno rosso fu introdotto nel 2004. Un paese dell’UE deve comunicare alla Commissione europea le aziende di ingrasso soggette alla sua giurisdizione che autorizza ad effettuare ingrasso di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT. Le aziende di ingrasso non registrate non possono effettuare ingrasso di tonno rosso catturato nella zona della convenzione.

Quando il tonno rosso viene trasferito da un peschereccio comunitario a una nave di trasporto in vista dell’ingrasso, i capitani delle due navi sono tenuti a registrare una serie di dati nei rispettivi giornali di bordo (le quantità di tonno rosso trasferite, la zona di cattura, la data e la posizione in cui è avvenuto il trasferimento ecc.).

I paesi dell’UE devono:

MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA ZONA 2

MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA ZONA 3

Ogni paese dell’UE deve adottare le misure necessarie per garantire che le navi battenti la propria bandiera rispettino le misure della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali incorporate nella legislazione dell’UE e le pertinenti misure di accordo del programma internazionale per la conservazione dei delfini.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 23 ottobre 2001.

CONTESTO

La Comunità europea partecipa ad organizzazioni regionali per la pesca (ORP) che stabiliscono un quadro di cooperazione in materia di conservazione e gestione degli stock di pesci grandi migratori. In qualità di parte contraente, la Comunità è tenuta ad applicare le misure di controllo e di sorveglianza derivanti dalle raccomandazioni adottate da tali ORP.

TERMINI CHIAVE

Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (Convenzione ICCAT): questa convenzione ha istituito la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Le raccomandazioni adottate da quest’ultima in materia di conservazione e gestione nella zona della convenzione sono vincolanti per le parti contraenti.
Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano: questa Commissione lavora per rafforzare la cooperazione internazionale allo scopo di conservare e utilizzare razionalmente il tonno e le specie affini nell’Oceano Indiano e nelle aree adiacenti. Essa adotta raccomandazioni vincolanti per le parti contraenti.
Ingrasso: si tratta dell’allevamento di individui in gabbie per aumentarne il peso o il tenore in grasso ai fini della commercializzazione.
Palangari: un metodo di pesca commerciale che fa uso di lunghi cavi con degli ami innescati fissati ad intervalli come attrezzi da pesca.
Trasbordo: il trasferimento di una cattura da un peschereccio più piccolo ad uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione più grande.
Navi apolidi: navi per le quali esistono fondati motivi di sospettare che siano prive di nazionalità.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1936/2001 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1005/2008  del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica del commercio relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.12.2018