Modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca

Il regolamento stabilisce, per il periodo 2000-2006, le modalità e le condizioni degli interventi comunitari strutturali per realizzare gli obiettivi del settore della pesca nel quadro dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e per orientare e favorire la ristrutturazione della politica strutturale della pesca.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Contesto generale

Le regole e i meccanismi di intervento istituiti dal presente regolamento risultano dalle disposizioni relative al regolamento di base dei quattro Fondi strutturali di cui fa parte lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). (Regolamento (CE) n. 1260/1999.

Per la pesca, la politica strutturale nel settore è volta ad orientare e proseguire la ristrutturazione dello stesso. Questo processo è necessario e urgente per garantire il futuro dell'attività, considerato lo squilibrio persistente tra le risorse disponibili e le capacità di pesca. In questo contesto non è autorizzato un aiuto pubblico che comporti un aumento dello sforzo di pesca.

Rinnovo e ammodernamento della flotta di pesca

Gli aiuti pubblici gestiti dagli Stati membri devono rispettare le regole relative alla conservazione delle risorse ittiche. Questi aiuti possono eventualmente facilitare la limitazione e/o l'arresto della pesca.

Gli Stati membri possono adottare due tipi di misure ammissibili all'aiuto pubblico per l'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi. Tali misure, subordinate ad alcuni requisiti relativi all'età e alla stazza delle navi, sono le seguenti:

Possono essere concessi aiuti pubblici per l'ammodernamento della flotta o per l'adozione di tecniche di pesca più selettive. Le spese per l'armamento e l'ammodernamento non sono ammissibili agli aiuti nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione della nave in questione (tranne che per i sistemi di controllo dei pescherecci o per i deterrenti acustici). Per le unità di più di 5 anni, nella misura in cui non vi è aumento della capacità di pesca, è possibile ottenere degli aiuti per rafforzare la sicurezza, le condizioni di igiene e di lavoro e la qualità dei prodotti. Non è possibile cumulare i premi che sono anche minorati dell'importo dell'aiuto all'ammodernamento o dell'aiuto per l'arresto temporaneo dell'attività. Gli aiuti relativi al sistema di sorveglianza via satellite non possono essere cumulati con quelli ricevuti a titolo delle misure concernenti il controllo, l'ispezione e la sorveglianza dei pescherecci. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca stabilisce condizioni supplementari.

Piccola pesca costiera

Per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che non utilizzano determinati motori rimorchiati. Considerata l'importanza della piccola pesca costiera e il suo contributo all'occupazione, gli Stati membri possono adottare, subordinatamente ad alcune condizioni, misure complementari agli aiuti all'ammodernamento. Qualora un gruppo composto da proprietari di navi o da nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera realizzi, in un ambito consortile, un progetto collettivo integrato riguardante lo sviluppo o l'ammodernamento di questa attività di pesca, ai partecipanti può essere concesso un premio forfettario (fino a 150.000).

Misure di carattere socioeconomico

I pescatori possono beneficiare di diverse misure di carattere socioeconomico accordate dagli Stati membri per ovviare agli effetti negativi della riduzione dello sforzo di pesca, ossia:

Qualora il Consiglio adotti un piano di ricostituzione oppure la Commissione ovvero uno o più Stati membri adottino misure speciali o di emergenza, l'importo dei pagamenti compensativi può essere maggiorato del 20%.

Aiuto agli investimenti

Gli Stati membri possono incentivare gli investimenti, in diversi settori:

Il contributo può essere concesso soltanto ai progetti che:

Altre misure

Gli Stati membri possono adottare varie misure a favore di iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare a favore della certificazione della qualità, dell'etichettatura, delle campagne di promozione, degli studi di mercato, della partecipazione a fiere ed esposizioni, della consulenza e assistenza in materia di vendita, ecc.

Sono privilegiate le azioni volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate, a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca o a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente nonché alle azioni realizzate dalle organizzazioni del settore riconosciute dalle autorità nazionali.

Gli Stati membri possono quindi incoraggiare azioni attuate dagli operatori del settore quali le organizzazioni di produttori, le associazioni o le cooperative di pescatori. Tali azioni, di diversi tipi, devono rivestire un interesse collettivo ed essere limitate nel tempo. Esse riguardano in particolare la gestione dello sforzo di pesca, la promozione dell'uso di attrezzi o metodi selettivi, le attrezzature collettive per l'acquacoltura, l'accesso alla formazione, il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali, la creazione di nuovi contatti commerciali, ecc.

Inoltre, le organizzazioni di produttori possono beneficiare di un aiuto nei tre anni successivi alla loro creazione oppure ricevere un aiuto specifico per attuare programmi volti al miglioramento della qualità dei loro prodotti.

Gli Stati membri possono prevedere i mezzi necessari allo sviluppo di azioni innovative e di assistenza tecnica, quali i progetti pilota (in particolare progetti di pesca sperimentale, purché siano connessi ad un obiettivo di conservazione delle risorse alieutiche), i programmi di formazione, gli scambi di conoscenze e competenze, ecc.

Essi possono altresì concedere compensazioni finanziarie a pescatori e proprietari di navi per l'arresto temporaneo delle attività, ove ricorrano le circostanze seguenti:

In caso di contaminazione dei molluschi dovuta a plancton tossico o contenente biotossine marine, gli Stati membri possono concedere una compensazione finanziaria agli allevatori qualora la situazione imponga la sospensione della raccolta per più di quattro mesi consecutivi o le perdite conseguenti superino il 35% del fatturato annuo dell'impresa.

Il contributo SFOP non può superare 1 milione di o il 4% della dotazione finanziaria concessa allo Stato membro interessato, tranne nell'ambito di un piano di ricostituzione o di gestione comprendente misure di ritiro delle navi.

Procedura del comitato

Per l'attuazione del regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura nonché dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura per le misure relative alla gestione della flotta.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2792/1999

3.1.2000

-

GU L 337 del 30.12.1999

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1451/2001

28.06.2001

-

GU L 198 del 21.07.2001

Regolamento (CE) n. 179/2002

28.1.2002

-

GU L 31 del 01.02.2002

Regolamento (CE) n. 2369/2002

20.02.2002

-

GU L 358 del 31.12.2002

Regolamento (CE) n. 1421/2004

26.08.2004

-

GU L 260 del 06.08.2004

ATTI CONNESSI

Deroghe

Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità [Gazzetta ufficiale L 102 del 07.04.2004] Data l'importanza del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche comunitarie, questo regolamento tiene conto della situazione strutturale, sociale ed economica della gestione delle flotte pescherecce specifiche a tali regioni.

Modalità di applicazione

Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco [Gazzetta ufficiale L 344 del 28.12.2001]

Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio[Gazzetta ufficiale L 055, 24.02.2001]

Regolamento (CE) n. 908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura [Gazzetta ufficiale L 105 del 3.5.2000]

Regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca[Gazzetta ufficiale L 080, 31.03.2000]

Regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie[Gazzetta ufficiale L 266 dell'01.10.1998]

Regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali [Gazzetta ufficiale L 266 dell'01.01.1998]

Regolamento (CE) n. 1260/1999, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sullo strumento finanziario di orientamento della pesca

Ultima modifica: 02.06.2005