Fondo di coesione

Questo regolamento istituisce il Fondo di coesione, che cofinanzia azioni in materia di ambiente e infrastrutture di trasporto d'interesse comune per promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione [Cfr atti modificativi]

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 15. Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali [GU L 236 del 23.0.9.2003].

SINTESI

CAMPO D'APPLICAZIONE

Iniziative sovvenzionabili

Il Fondo di coesione contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità con il finanziamento equilibrato di progetti, di fasi di progetti tecnicamente e finanziariamente indipendenti e di gruppi di progetti che formano un insieme coerente, nel settore dell' ambiente e delle reti transeuropee d'infrastrutture nel settore dei trasporti.

2.Il Fondo di coesione finanzia altresì studi preparatori riguardanti i progetti ammissibili e la loro realizzazione, misure di assistenza tecnica come studi comparativi, valutazioni di impatto e azioni di sorveglianza, nonché dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1264/1999, azioni di informazione e di pubblicità.

Ciascun progetto finanziato deve essere compatibile con le disposizioni dei trattati, gli atti adottati in virtù di questi e le politiche comunitarie, soprattutto quelle riguardanti la protezione dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici.

Stati membri beneficiari

Possono beneficiare del Fondo di coesione solo gli Stati membri con un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite inferiore al 90 % della media comunitaria i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all' articolo 104 C del trattato che istituisce la Comunità europea; attualmente tali Stati sono la Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo. In seguito all'allargamento, ne possono beneficiare anche i 10 nuovi Stati membri dell'Ue.

Cessazione dell'ammissibilità

Il superamento della soglia del PNL negli Stati beneficiari del Fondo di coesione rende non più ammissibile il finanziamento di nuovi progetti o di nuove fasi di progetti. A questo fine, il regolamento (CE) n. 1264/1999 prevede, per il periodo 1994-1999, una revisione intermedia sulla base del PNL pro capite prima della fine del 2003. Se da tale revisione risulterà che uno o più degli Stati di cui trattasi non soddisfano le condizioni di ammissibilità, il sostegno finanziario del Fondo di coesione non sarà più erogato. In seguito alla revisione del 2003 si è constatato che l'Irlanda non poteva più beneficiare del Fondo di coesione a partire dal 1° gennaio 2004.

Condizionalità

Alcune modifiche in materia di condizionalità permettono alla Commissione di avvertire il Consiglio nel caso in cui uno Stato membro non soddisfi gli obblighi dei programmi di stabilità e di convergenza in ordine al criterio del disavanzo pubblico eccessivo, senza sospendere i finanziamenti in attesa di un effettivo ritorno ad un disavanzo del 3 %.

Qualora si giungesse ad una sospensione dei finanziamenti, il Consiglio potrebbe decidere in via eccezionale di ritardarne l'applicazione per i progetti che riguardano direttamente più di uno Stato membro.

RISORSE DISPONIBILI

Il regolamento (CE) n. 1264/1999 fissa a 18 miliardi di euro, ai prezzi del 1999, il totale delle risorse disponibili da impegnare per il periodo 2000-2006.

L'atto relativo alle condizioni di adesione dei dieci nuovi Stati membri concede in totale 7,59 miliardi di euro in stanziamento d'impegno, ai prezzi del 1999, a quei paesi tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006.

La ripartizione indicativa delle risorse totali del Fondo tra gli Stati membri dipende da vari criteri: popolazione e superficie dello Stato, PIL per abitante e fattori socio-economici quali la dotazione di infrastrutture. Tuttavia, il totale dei versamenti annuali a questi Stati effettuati dal Fondo di coesione, unitamente all'aiuto dei Fondi strutturali, non deve superare il 4 % del loro PIL.

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

Approvazione dei progetti

Gli Stati membri indirizzano le domande d'aiuto per i progetti alla Commissione europea. Tali domande devono contenere le indicazioni previste nel regolamento (organismo responsabile dell'esecuzione del progetto, descrizione, costi - il totale non deve essere inferiore a 10 milioni di euro - ubicazione e calendario dell'investimento, valutazione dell'eventuale impatto sull'occupazione e sull'ambiente, ragguagli circa gli appalti pubblici);

Le domande devono rispettare determinati criteri volti a garantire la qualità dei progetti (vantaggi economici e sociali a medio termine proporzionali alle risorse mobilitate, conformità con le priorità fissate dagli Stati membri, contributo significativo ed equilibrato alle politiche comunitarie in materia di ambiente (compreso il principio secondo cui "chi inquina paga") e di reti transeuropee, coerenza con le altre misure strutturali della Comunità.

Tasso di sovvenzionamento

Vi è un massimale per la partecipazione del Fondo di coesione, dall'80 all'85 % delle spese pubbliche o delle spese a queste assimilabili. Tuttavia, il regolamento precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2000 tale tasso può essere ridotto per tener conto dell'eventuale capacità del progetto di generare entrate, nonché dell'applicazione del principio "chi inquina paga".

Nel caso di progetti che generano entrate, ossia infrastrutture la cui utilizzazione comporta oneri direttamente sostenuti dagli utenti e investimenti produttivi nel settore ambientale, la Commissione tiene conto delle entrate generate per calcolare il contributo del Fondo di coesione.

Gli studi preparatori e le misure tecniche di sostegno possono essere finanziati, a titolo eccezionale, a concorrenza del 100 % del costo totale. Tuttavia, il totale delle spese sostenute non può superare lo 0,5 % della dotazione complessiva del Fondo.

Il regolamento (CE) n. 1264/1999 sottolinea inoltre la necessità di promuovere il ricorso a privati finanziamenti al fine di potenziare l'effetto sinergico delle risorse del Fondo.

Cumulo degli aiuti

Le voci di spesa dei progetti non possono fruire simultaneamente di contributi del Fondo di coesione e di altri Fondi strutturali. La sovvenzione globalmente concessa per un progetto sotto forma di contributo del Fondo e di altri aiuti della Comunità non deve superare il 90 % delle spese totali relative a tale progetto.

Disposizioni finanziarie

Gli impegni degli stanziamenti sono effettuati all'80 % al momento della decisione di concessione e al 20 % più tardi (impegno "unico") oppure, per progetti che superano i 50 milioni di euro di contributo, sulla base di quote annue. La Commissione può procedere in un solo anno all'impegno dell'importo complessivo del contributo concesso con la propria decisione.

Per poter essere rimborsate, le spese devono essere effettuate dallo Stato membro dopo la data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda. Il pagamento di un acconto del 20 % (il prefinanziamento) avviene dopo la firma dei contratti di appalti pubblici. Inoltre, i pagamenti intermedi devono essere strettamente correlati ai progressi compiuti nella realizzazione del progetto.

Controllo finanziario

Il regolamento (CE) n. 1264/1999 precisa che il controllo finanziario dei progetti è anzitutto responsabilità degli Stati membri. Per garantire che i contributi del Fondo di coesione siano utilizzati conformemente ai principi di una corretta gestione finanziaria, gli Stati membri verificano che le azioni finanziate siano state condotte in modo corretto, prevengono e individuano le irregolarità e recuperano i fondi perduti in seguito alle stesse.

Da parte sua, la Commissione si assicura del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri. A questo proposito, può procedere nel quadro della cooperazione di cui all'allegato II del regolamento, al controllo in loco dei sistemi e dei progetti finanziati dal Fondo. Essa può anche domandare agli Stati membri di verificare la regolarità delle operazioni.

Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post

Prima dell'approvazione di un progetto, nel corso dell'attuazione e dopo il completamento, la Commissione e gli Stati membri procedono ad una valutazione dello stesso al fine di accertarne la conformità con il regolamento considerato, eventualmente procedere a un adattamento, o valutare i risultati del progetto stesso rispetto agli obiettivi iniziali.

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N° 1164/94

Il regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio, adottato in base al regolamento (CE) n. 1164/94, introduce alcuni emendamenti alle disposizioni riguardanti l'attuazione di quest'ultimo affinché il dispositivo vigente possa essere migliorato. Le modifiche riguardano soprattutto gli aspetti seguenti:

Informazione e pubblicità

La Commissione presenta una relazione annuale sulle attività del Fondo sulla quale si pronuncia il Parlamento europeo. Essa si accerta che gli Stati membri diano adeguata pubblicità alle iniziative finanziate e alle possibilità che esse offrono.

Riesame del regolamento(CE) n. 1164/94

Il Consiglio deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura del parere conforme, riesaminerà il regolamento entro il 31 dicembre 2006.

See also

Ulteriori informazioni relative alla riforma della politica strutturale sono disponibili sul sito della Direzione Generale della Politica regionale.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1164/94

26.05.1994

-

GU L 130 del 25.05.1994

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1264/1999

01.01.2000

-

GU L 161 del 26.06.1999

Regolamento (CE) n. 1265/1999

01.01.2000

-

GU L 161 del 26.06.1999

ATTI CONNESSI

Proposta di regolamento del Consiglio del 14 luglio 2004, che istituisce il Fondo di coesione [COM(2004) 494].

Questo documento propone l'abrogazione del regolamento in vigore.

Proposta di regolamento del Consiglio del 14 luglio 2004, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [COM(2004) 492 def.].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 settembre 2004 - Le rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione nella gestione comune dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione - Situazione attuale e prospettive per il nuovo periodo di programmazione successivo al 2006 [COM(2004) 580 def.].

Comunicazione della Commissione del 1° luglio 1999 "Fondi strutturali e coordinamento con il Fondo di coesione: Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006" [COM(1999) 344 def. - Gazzetta ufficiale C 267 del 22.09.1999]

La comunicazione stabilisce alcuni orientamenti intesi ad aiutare gli Stati membri e le regioni nell'elaborare i piani di sviluppo. Definisce pertanto le priorità comunitarie che dovrebbero riflettersi nelle strategie di programmazione per gli obiettivi 1, 2 e 3. Le strategie regionali di sviluppo fanno convergere l'impiego dei Fondi strutturali ed eventualmente del Fondo di coesione su tre priorità:

RELAZIONI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ

Relazione annuale del Fondo di coesione 1998 [COM(1999) 483 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione annuale del Fondo di coesione 1999 [COM(2000) 822 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione annuale del Fondo di coesione 2000 [COM(2001) 602 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione annuale del Fondo di coesione 2001 [COM(2002) 557 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione annuale del Fondo di coesione 2002 [COM(2003) 697 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione annuale del Fondo di coesione 2003 [COM(2004) 766 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione annuale del Fondo di coesione 2004 [COM(2005) 544 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

DECISIONI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Pubblicazione degli elementi essenziali delle decisioni concernenti l'attribuzione di un concorso finanziario sulla base del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce il Fondo di coesione, modificato dal regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.[Gazzetta ufficiale C 361 del 17.12.2001][Gazzetta ufficiale C 126 del 28.05.2002].

Elenco di progetti con un costo superiore a 50 milioni di euro, conformemente alla normativa comunitaria sull'ambiente - 1999 [Gazzetta Ufficiale C 303 del 24.10.2000].

IRREGOLARITÀ E COPERTURA

Regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore [Gazzetta ufficiale L 191 del 27.07.1994]

Questo regolamento, adottato a norma del regolamento (CE) n. 1164/94, precisa alcune responsabilità degli Stati membri e della Commissione europea per quanto riguarda il controllo finanziario del Fondo di coesione.

Impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione:

La Commissione, da parte sua, informa gli Stati membri nell'ambito del Comitato consultivo per il coordinamento nel campo della lotta contro la frode e può, inoltre, impegnarsi a coprire le spese giudiziarie degli Stati membri.

Tutti questi scambi di informazioni devono essere condotti nel rispetto delle regole di riservatezza.

GESTIONE, CONTROLLO E RETTIFICHE FINANZIARIE

Regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie [Gazzetta ufficiale L 201 del 31.07.2002]

Questo regolamento stabilisce i principi ai quali devono attenersi i sistemi di gestione e di controllo creati dagli Stati membri e definisce altresì i principi e le procedure che la Commissione applicherà in caso di annullamento dopo aver riscontrato un'irregolarità totale o parziale del contributo concesso. Il regolamento si applica ai progetti approvati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2000.

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Regolamento (CE) n. 621/2004 della Commissione, del 1° aprile 2004,recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda le misure informative e pubblicitarie relative alle attività del Fondo di coesione [Gazzetta ufficiale L 98 del 02.04.2004]

È necessaria la coesione tra le attività informative e pubblicitarie dei Fondi strutturali e quelle del Fondo di coesione. Le azioni e gli strumenti informativi comportano gli elementi seguenti: una spiegazione del ruolo dell'Unione europea e la bandiera europea. Tra le misure obbligatorie: l'installazione di pannelli informativi con menzione del tasso di cofinanziamento del Fondo di coesione, quindi di targhe commemorative e, quando il costo globale di un progetto supera i 50 milioni di euro, l'organizzazione di un incontro con la stampa. Al fine di raggiungere l'obiettivo di notorietà, sono realizzabili anche altre azioni quali l'affissione di manifesti e la realizzazione di pubblicazioni, di video e di pagine Internet.

SPESE AMMISSIBILI

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, del 24 marzo 2004, sui risultati della revisione intermedia dell'ammissibilità, conformemente all'articolo 2 del regolamento CE n° 1164/1994 che istituisce il Fondo di coesione [COM(204) 191 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione [Gazzetta ufficiale L 2 del 07.01.2003]

Nell'intento di garantire un trattamento uniforme dei progetti cofinanziati, il regolamento stabilisce il periodo di ammissibilità e le varie categorie di spese ammissibili, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici e concorrenza. Le categorie di spese ammissibili sono: la programmazione e l'elaborazione, l'acquisto di terreni, l'urbanizzazione del sito, le opere edilizie, le attrezzature, le misure collegate alla gestione del progetto e le spese di informazione e di pubblicità.

Ultima modifica: 09.01.2006