FSE: Fondo Sociale Europeo

Nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali realizzata da Agenda 2000, il regolamento intende ridefinire il quadro e le priorità politiche del Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo 2000-2006 al fine di sostenere la strategia europea per l'occupazione, nonché garantire la coerenza e la complementarità delle azioni avviate per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e lo sviluppo delle risorse umane.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo [Gazzetta ufficiale L 213 del 13.08.1999].

SINTESI

Il presente regolamento deriva dal quadro globale definito dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali in materia di Fondi strutturali. Quest'ultimo regolamento contiene le disposizioni specifiche applicabili al FSE che definiscono un quadro nell'ambito del quale il Fondo deve intervenire sull'intero territorio dell'Unione europea in funzione degli obiettivi 1, 2 e 3 definiti dal regolamento generale.

Finalità

Il compito del FSE è quello di sostenere le misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e favorire l'integrazione e il mercato del lavoro, al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità fra donne e uomini, lo sviluppo durevole e la coesione economica e sociale. Si tratta segnatamente di contribuire alle azioni avviate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e delle linee di orientamento per l'occupazione.

Campo d'applicazione

Il FSE interviene nel quadro dei tre obiettivi stabiliti con il regolamento (CE) n. 1260/99 che definisce disposizioni generali sui Fondi strutturali.

Il regolamento prevede cinque settori politici strategici di attività del FSE:

L'obiettivo 3 prevede un intervento di tipo "orizzontale", vale a dire su tutto il territorio dell'Unione, al di fuori delle regioni considerabili per il nuovo obiettivo 1.

Inoltre, il FSE tiene conto di tre questioni orizzontali:

Attività che possono essere prese in considerazione

In generale, possono essere prese in considerazione per gli aiuti del FSE tre forme di intervento:

Il FSE deve intervenire in base alle priorità nazionali definite nei piani di azione nazionali per l'occupazione, decise dagli Stati membri. L'azione del FSE deve del pari tener conto delle valutazioni ex-ante.

Destinazione

Al fine di migliorare l'efficacia delle azioni del FSE, i suoi interventi devono concentrarsi su un numero limitato di settori o di temi, sulle esigenze maggiori e sulle azioni più efficaci, tenendo conto delle valutazioni ex ante e nell'ambito dei settori politici pertinenti.

Il regolamento prevede la creazione di regimi di piccole sovvenzioni nel quadro degli obiettivi 1 e 3 contenenti disposizioni speciali di accesso per le organizzazioni non-governative (ONG) e per le partnership locali. Il regolamento prevede del pari la possibilità di un finanziamento da parte del FSE fino al 100% dei costi imputabili, per attuare tali regimi di piccole sovvenzioni.

Iniziative comunitarie, azioni innovatrici e assistenza tecnica

In conformità delle disposizioni previste dal regolamento generale sui Fondi strutturali, il FSE contribuisce alla realizzazione dell'iniziativa comunitaria in materia di lotta contro le discriminazioni e le diseguaglianze di qualsiasi natura, in relazione al mercato del lavoro (EQUAL).

L'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo sarà del pari preso in considerazione nel quadro dell'iniziativa EQUAL.

Il FSE finanzia anche azioni di preparazione, di controllo e di valutazione negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione:

Disposizioni transitorie

Il regime transitorio previsto dal regolamento generale sui Fondi strutturali si applica al regolamento sul FSE.

Riesame

Il Consiglio riesaminerà il regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 4255/88 è abrogato con decorrenza 1° gennaio 2000.

See also

Ulteriori informazioni relative alla riforma della politica strutturale sono disponibili sul sito della direzione generale responsabile della politica sociale dedicato al Fondo sociale europeo (DE), (EN), (FR).

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Regolamento (CE) 1784/1999

16.08.1999

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ATTI CONNESSI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2004, relativo al Fondo sociale europeo [COM(2004) 493 def.].

Il documento propone l'abrogazione del regolamento in oggetto.

Proposta di regolamento del Consiglio, del 14 luglio 2004, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [COM (2004) 492 def.].

Ultima modifica: 14.06.2005