Direttiva sui diritti degli azionisti

 

SINTESI DI:

Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Direttiva (UE) 2017/828 che aggiorna la Direttiva 2007/36/CE

QUAL È LO SCOPO DELLE DIRETTIVE?

PUNTI CHIAVE

Le società devono fornire agli azionisti le informazioni che saranno sottoposte all’assemblea, compresi i 21 giorni di preavviso e inoltre, l’ordine del giorno, le procedure di voto e partecipazione devono essere resi disponibili sul sito Internet della società.

Le società devono inoltre fornire altre informazioni, quali:

Gli azionisti hanno il diritto di:

Gli Stati membri devono abrogare le norme giuridiche che limitano la partecipazione degli azionisti alle assemblee con mezzi elettronici, e accettare le notifiche di designazione di delega effettuate con mezzi elettronici. Le società devono inoltre contare regolarmente il numero esatto dei voti per ciascuna delibera e pubblicare i risultati entro il termine massimo di quindici giorni. Gli Stati membri possono scegliere di fissare termini più brevi.

La direttiva (UE) 2017/828 modifica la direttiva del 2007, con l’aggiunta di nuovi diritti quali:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DIRETTIVE?

La direttiva 2007/36/CE è entrata in vigore il 3 agosto 2007. Le regole modificate della Direttiva (UE) 2017/828 si applicano dal 9 giugno 2017 e dovevano diventare legge negli Stati membri entro il 10 giugno 2019.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Operazione con parti correlate: una transazione tra la società e una persona fisica o giuridica con cui ha una precedente connessione. Esempi sono le operazioni con azionisti di controllo, dirigenti con responsabilità strategiche o società appartenenti allo stesso gruppo.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

Le successive modifiche alla direttiva 2007/36/CE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione, del 3 settembre 2018, che stabilisce i requisiti minimi di attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti (GU L 223 del 4.9.2018, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 06.05.2019