Rafforzare i controlli sulla droga sintetica benzilpiperazina (BZP)

La Commissione europea si pone l'obiettivo di proteggere i cittadini europei dalla BZP, una sostanza psicoattiva che si presenta sotto forma di polvere, capsule o compresse. La presente proposta mira a introdurre misure di controllo e disposizioni penali in relazione alla BZP.

PROPOSTA

Decisione 2008/206/GAI del Consiglio che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali.

SINTESI

La BZP (1-benzilpiperazina) è una nuova droga psicoattiva che stimola il sistema nervoso centrale e che non ha alcuna utilità medica provata e riconosciuta. A scopo ricreativo, la BZP è venduta in compresse e capsule su siti Internet o in "erboristerie" o "smart shop".

I rischi inerenti al consumo di questa sostanza sono ancora poco conosciuti. Per questa ragione la Commissione ha proposto al Consiglio - in base ad un rapporto congiunto dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e dell' Europol - di misurare i rischi sociali e per la salute di questa sostanza mediante la procedura di valutazione dei rischi definita dalla decisione del Consiglio 2005/387/GAI relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive.

I risultati della valutazione dei rischi della BZP sono i seguenti: tredici Stati membri e la Norvegia hanno già segnalato sequestri di BZP, compresi tra 64 e 900 compresse. Non vi sono tuttavia prove di un coinvolgimento della criminalità organizzata.

La BZP è una sostanza psicoattiva e i rischi legati al suo consumo sono:

Sono stati segnalati effetti secondari di questa droga, alcuni dei quali possono manifestarsi nella fase di "comedown", altri persistenti fino a 24 ore dopo il consumo. Questi comprendono:

Alcuni disturbi sono probabilmente dovuti alla BZP, ma questo resta da dimostrare. Studi clinici suggerirebbero l'esistenza di una correlazione tra il consumo di BZP e le crisi di epilessia, sebbene questa osservazione si fondi su un numero molto limitato di casi. La BZP è stata anche rilevata in campioni post mortem, ma è impossibile stabilirne l'esatta responsabilità nel decesso perché in tutti i casi erano intervenuti altri fattori.

Dalla valutazione dei rischi si evince che mancano prove scientifiche definitive sui rischi globali di questa nuova droga. Tuttavia, per un principio precauzionale e visto il rischio per la salute che essa rappresenta, è opportuno sottoporla a misure di controllo.

Disposizioni finali

Gli Stati membri sono tenuti a sottoporre la BZP alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione nazionale, conformemente agli obblighi che derivano dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Contesto

Sono già state intraprese varie iniziative: ad esempio l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha concluso che il consumo di BZP può provocare dei problemi di salute i cui effetti sono sconosciuti sul lungo termine. A seguito di tale conclusione, la Commissione sollecita l'introduzione di misure di controllo sulla BZP, come prevede la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope. La proposta in questione si basa inoltre sugli elementi raccolti grazie alla procedura di valutazione dei rischi relativa alle nuove sostanze psicoattive.

La decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, prevede una procedura in tre fasi per sottoporre una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo. La prima fase della procedura consiste nell'elaborazione di una relazione su tutte le informazioni disponibili riguardanti la BZP: questa valutazione è stata effettuata dall'OEDT e da Europol e presentata al Consiglio il 22 febbraio 2007. In seguito, il Consiglio ha chiesto uno studio approfondito sui rischi connessi alla BZP che sarà svolto:

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2008/206/GAI

8.3.2008

-

GU L 63 del 7.3.2008

ATTI COLLEGATI

Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive [Gazzetta ufficiale L 127 del 20.5.2005].

Ultima modifica: 18.04.2008