Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sulla sicurezza delle informazioni classificate
Il presente accordo mira a rafforzare la sicurezza degli Stati Uniti e dell'Unione europea (UE) e quella dei loro rispettivi cittadini. Le due Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni classificate. Questo tipo di scambio richiede tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza adeguate ed è per questo che la presente decisione propone una serie di dispositivi per rendere più sicuri i dati classificati.
ATTO
Decisione 2007/274/GAI del Consiglio, del 23 aprile 2007, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo degli Stati Uniti d'America sulla sicurezza delle informazioni classificate.
SINTESI
Gli Stati Uniti si impegnano a sviluppare la cooperazione per quanto riguarda le questioni di interesse generale sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate. Una cooperazione efficace richiede l'accesso a questi dati, ma uno scambio di questo tipo di informazioni esige l'applicazione di dispositivi di sicurezza adeguati.
Le informazioni classificate possono avere forma orale, visiva, elettronica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature o tecnologie. Sono le informazioni
La parte trasmittente e la menzione della classificazione di sicurezza figurano su tutte le informazioni classificate. Per gli Stati Uniti le classificazioni sono: « top secret », « secret » o « confidential »; per l'UE: « très secret UE », « EU top secret », « secret UE », « confidentiel UE » o « restreint UE ».
Misure di protezione
Le due Parti sono tenute a
La Parte ricevente
Nulla osta del personale
L'accesso alle informazioni classificate è concesso unicamente alle persone che hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza e a quelle le cui funzioni ufficiali richiedono tale accesso. Prima di consentire l'accesso, le Parti si accertano che il nulla osta presentato sia in regola e poi garantiscono che tutte le persone che hanno accesso ad informazioni classificate siano informate delle loro responsabilità.
Ciascuna Parte è in possesso di tutte le informazioni disponibili sulla lealtà, serietà e affidabilità della persona ancor prima di concederle il nulla osta. Per accertare il possesso di tali requisiti sono svolte indagini dettagliate.
Regole per la trasmissione
La Parte trasmettente protegge le informazioni classificate fino a quando giungono alla Parte ricevente. Non appena ottenute le informazioni, quest'ultima garantisce che siano adeguatamente protette.
Per l'UE le informazioni classificate scritte sono inviate al "Chief Registry Officer" del Consiglio dell'UE che le trasmette agli Stati membri e alla Commissione europea. Le informazioni americane sono invece trasmesse alla Missione degli Stati Uniti d'America presso l'UE.
La trasmissione elettronica di informazioni è cifrata conformemente ai requisiti della Parte trasmittente, che sono rispettati sia per la trasmissione che per la conservazione e l'elaborazione dei dati.
Sicurezza e accordo tecnico
Ciascuna Parte garantisce la sicurezza degli impianti e degli stabilimenti in cui sono custodite le informazioni. La Parte trasmittente può effettuare visite per valutare l'efficacia dei dispositivi adottati; quella ospitante si impegna a prestare il suo aiuto durante la visita. Cionondimeno, le autorità responsabili della sicurezza determinano prima di qualsiasi scambio di dati classificati se la Parte ricevente è in grado di garantire la sicurezza delle informazioni.
Informazioni classificate possono essere fornite ad un contraente previo consenso scritto della Parte trasmittente. La Parte ricevente si assicura allora che il contraente sia in grado di proteggere le informazioni.
Per definire le norme di sicurezza necessarie per proteggere le informazioni scambiate è concluso un accordo tecnico. I responsabili della sua elaborazione sono rispettivamente:
Casi particolari
Se le Parti convengono che le informazioni classificate non richiedono più protezione, le declassificano. La Parte trasmittente può declassare le proprie informazioni quando lo ritiene opportuno. Al contrario, la Parte ricevente non può effettuare alcun declassamento senza il consenso della Parte trasmittente.
La Parte ricevente informa senza indugio la Parte trasmittente di qualsiasi perdita o compromissione, apre un'inchiesta e ne comunica i risultati alla Parte trasmittente.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Decisione 2007/274/GAI del Consiglio |
30.4.2007 |
- |
GU L 115 del 3.5.2007 |
Ultima modifica: 11.01.2012