Servizi di pagamento nell’Unione europea

SINTESI DI:

Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell'UE

SINTESI

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Autorizzazione

Un istituto che offre servizi di pagamento deve ottenere l’autorizzazione per svolgere le sue attività di pagamento nell’UE. Ogni paese dell’UE possiede un organismo nazionale responsabile della concessione delle autorizzazioni. L’istituto è autorizzato solo se ha solidi dispositivi di governo in atto per la sua attività ed è in possesso di una certa quantità di capitale.

Obblighi di informazione

I prestatori di servizi di pagamento devono fornire agli utenti una serie di informazioni chiare sui loro servizi.

Prima di un servizio di pagamento, devono comunicare in modo facilmente comprensibile le informazioni relative a:

Dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, devono fornire informazioni al pagatore. Tra queste deve comparire:

Devono comunicare le informazioni al beneficiario una volta che la transazione ha avuto luogo.

La legge prevede inoltre norme specifiche in merito alle informazioni che i prestatori di servizi di pagamento devono dare quando le transazioni sono coperte da un contratto che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento successive.

Diritti e doveri

Un’operazione di pagamento in euro o nella valuta di un paese dell’UE non appartenente all’area dell’euro si esegue entro un giorno lavorativo.

I fornitori di servizi di pagamento sono pienamente responsabili della corretta esecuzione delle operazioni di pagamento nei confronti dei pagatori. Se un pagamento non viene eseguito o è inesatto, il prestatore di servizi del pagatore deve correggere o rimborsare l’importo corrispondente al pagatore. In caso di uso improprio da parte di una persona diversa dal pagatore di uno strumento di pagamento, come ad esempio una carta di credito, il pagatore sopporta le perdite fino a un importo massimo di 150 euro.

La legge stabilisce inoltre norme per il rimborso quando le transazioni di pagamento sono state erroneamente autorizzate da parte di un prestatore di servizi di pagamento.

Abrogazione

La direttiva (UE) 2015/2366 abroga la direttiva 2007/64/CE a partire dal 13 gennaio 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 25 dicembre 2007. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 1o novembre 2009.

CONTESTO

I consumatori devono essere sicuri che i pagamenti che effettuano all’interno dell’UE siano facili, efficienti e sicuri. Per raggiungere questo obiettivo, l’Unione europea ha istituito un quadro comune per i servizi di pagamento, che sostituisce le norme nazionali dei paesi dell’UE.

TERMINE CHIAVE

* Servizi di pagamento: attività commerciali che permettono alle persone:

ATTO

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1-36)

Le modifiche successive alla direttiva 2007/64/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214–246)

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35-127)

Ultimo aggiornamento: 24.05.2016