Regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti

L'Unione europea definisce un nuovo approccio complementare agli attuali regimi di asilo, al fine di gestire meglio i flussi dei richiedenti asilo sia in Europa che nelle loro regioni d'origine. I nuovi sistemi si baseranno su un vero e proprio partenariato tra i paesi d'origine, di transito e di primo asilo, grazie a regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti [COM(2003) 315 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

In risposta all'invito del Consiglio europeo di approfondire le idee illustrate in un documento presentato dal Regno Unito e le proposte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), relative a nuovi approcci per una protezione internazionale effettiva, nonché dando seguito alla propria comunicazione relativa alla politica comune in materia di asilo e all'Agenda per la protezione [COM(2003) 152 def.], la Commissione presenta le basi e gli obiettivi di un possibile nuovo approccio relativo a regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti.

La Commissione ritiene che queste nuove strategie debbano basarsi, nello specifico, sul rispetto degli obblighi giuridici internazionali, segnatamente quelli imposti dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa ai rifugiati, nonché sulla complementarità al regime di asilo europeo comune auspicato al Consiglio europeo di Tampere. Essa è inoltre dell'avviso che le future misure debbano basarsi sulla prima fase di tale regime di asilo (Tampere I) e integrarsi nella seconda, aprendo in tal modo la strada ad un programma Tampere II. Ogni nuovo approccio deve basarsi inoltre su un effettivo sistema di ripartizione degli oneri sia all'interno dell'Unione che con i paesi terzi ospitanti, non su quello di riversare tali oneri su questi paesi. Ogni nuovo sistema deve pertanto essere fondato su un completo partenariato con e fra i paesi d'origine, di transito, di primo asilo e di destinazione.

Il nuovo approccio dei regimi di asilo si fonda su tre obiettivi:

Arrivo ordinato e organizzato dei rifugiati

Per quanto concerne l'obiettivo primario, la comunicazione propone che una parte del programma verta sull'utilizzo strategico e sull'introduzione, a livello comunitario, di programmi di reinsediamento e di procedure d'ingresso protetto. Per "reinsediamento" si intende il trasferimento di rifugiati da un primo paese d'accoglienza verso un secondo paese, in genere sviluppato, nel quale essi possano ottenere garanzie di protezione, tra le quali il soggiorno legale, e prospettive di autonomia ed integrazione. Con il concetto di "procedure d'ingresso protetto" si intendono le possibilità, concesse ad uno straniero, di presentare domanda d'asilo o altra forma di protezione internazionale presso un potenziale paese d'accoglienza, ma al di fuori del territorio di quest'ultimo, e di ottenere un permesso di soggiorno nel caso in cui la sua domanda venga accolta.

Condivisione degli oneri e delle responsabilità

Una distribuzione degli oneri e delle responsabilità implica innanzitutto degli aiuti alle regioni meno sviluppate, situate in prossimità dei paesi da cui provengono i flussi di rifugiati, onde consentire loro di offrire una protezione effettiva alle persone che ne hanno bisogno e renderle a loro volta paesi di primo asilo. Una parte delle risorse finanziarie dell'Unione, inoltre, andrebbe destinata al rafforzamento delle capacità di protezione della regione stessa di provenienza dei rifugiati.

È necessario instaurare un sistema di condivisione degli oneri non soltanto tra l'Unione e le regioni d'origine o di transito, ma anche all'interno dell'Unione europea. Tali azioni si collocherebbero nel quadro delle novità apportate in materia di asilo dal regolamento sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo (Dublino II) e da Eurodac, la banca dati operativa dal 15 gennaio 2003 che verifica la corrispondenza delle impronte digitali dei richiedenti asilo.

Onde giungere ad una protezione effettiva nei paesi d'accoglienza, è necessario prevedere la concessione di un sostegno finanziario significativo che potrebbe collocarsi nei quadri giuridici, politici e finanziari esistenti (come il processo che ha determinato la conclusione dell' accordo di Cotonou). Una protezione può ritenersi "effettiva" quando vi siano i seguenti requisiti: sicurezza fisica, garanzia contro il respingimento, accesso alle procedure d'asilo dell'ACNUR o alle procedure nazionali con sufficienti garanzie, benessere socioeconomico, inclusi, come minimo, l'accesso ai servizi sanitari di base e all'istruzione elementare, nonché l'accesso al mercato del lavoro e a mezzi di sostentamento sufficienti a garantire un tenore di vita adeguato.

Procedure d'asilo e di rimpatrio efficaci

Nella sua comunicazione, la Commissione propone inoltre di riflettere su nuove misure legislative ad integrazione delle procedure di asilo, per una gestione migliore dei regimi di asilo e per riservare il diritto di asilo a coloro che ne hanno veramente bisogno. La Comunità deve ancora approfondire due questioni rilevanti: la qualità dell'esame delle domande d'asilo dall'avvio della procedura (frontloading) e la rapidità della procedura stessa.

È necessaria, inoltre, una politica comunitaria efficace in materia di rimpatrio che dovrà basarsi su una maggiore cooperazione tra la Comunità e i paesi d'origine e di primo asilo. È evidente che il rimpatrio dei richiedenti asilo debba fare seguito ad una decisione di rifiuto della domanda, ovvero all'introduzione di un ricorso non avente effetto sospensivo. In questo caso il problema si pone soprattutto per i richiedenti asilo sprovvisti di documenti, di cui non è possibile risalire né all'identità né alla nazionalità per poter dar luogo al loro rimpatrio. La comunicazione invita a riflettere su una definizione più operativa del contenuto di programmi europei di rimpatri integrati, alla luce degli insegnamenti tratti dall'attuazione del programma di rimpatrio verso l'Afghanistan.

Contesto

Il documento del Regno Unito, che ha fornito il primo spunto per la presente comunicazione, si colloca nell'ambito delle iniziative in materia di protezione internazionale, quali: l'Agenda per la protezione e la "Convenzione Plus" dell'ACNUR a livello internazionale, e le seguenti tre comunicazioni della Commissione a livello europeo:

See also

Si consulti inoltre:

Sito "Libertà, sicurezza e giustizia" della DG Giustizia e affari interni della Commissione europea:

Armonizzazione del diritto d'asilo in tutta l'Unione europea (EN)

Sito "Libertà, sicurezza e giustizia" del Parlamento europeo:

Ultima modifica: 06.01.2004