Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca

 

SINTESI DI:

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio: applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE QUADRO?

Consente a un’autorità giudiziaria in un paese dell’Unione europea (UE) di inviare una decisione di sequestro o confisca di beni direttamente all’autorità giudiziaria in un altro paese dell’UE, dove verrà riconosciuta ed eseguita senza che siano necessarie altre formalità.

PUNTI CHIAVE

Cos’è una decisione di confisca?

È una misura permanente volta a togliere ai criminali o ai loro complici beni ottenuti illegalmente.

Reati

Trasmissione

Riconoscimento ed esecuzione

Non riconoscimento e non esecuzione

L’esecuzione di una decisione può essere rifiutata qualora il certificato non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione. Può inoltre essere rifiutato in varie altre situazioni, tra cui quando:

Rinvio dell’esecuzione

L’esecuzione può essere rinviata in diversi casi, tra cui quando:

Parti interessate

I paesi dell’UE devono garantire che qualsiasi parte interessata, comprese le terze parti legittime, dispongano dei mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca, a tutela dei propri diritti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE QUADRO?

È in vigore dal 24 novembre 2006. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 24 novembre 2008.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pagg. 59-78)

Le successive modifiche alla decisione quadro 2006/783/GAI sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pagg. 45-55)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca [COM(2010) 428 def. del 23.8.2010]

Ultimo aggiornamento: 07.12.2016