Crediti non contestati: titolo esecutivo europeo

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale e non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa. È applicabile in tutti i paesi dell'UE a eccezione della Danimarca.

Un credito si considera non contestato se:

Titolo esecutivo europeo

La decisione relativa a un credito non contestato è certificata come titolo esecutivo europeo dal paese dell'UE che ha pronunciato la decisione (paese d'origine). La certificazione avviene in base a un certificato standard. Se la certificazione riguarda solo parte della decisione, si parlerà allora di «titolo esecutivo parziale».

Norme minime

Affinché la decisione relativa a un credito non contestato possa essere certificata come titolo esecutivo europeo, il procedimento giudiziario nel paese dell'UE d'origine deve essere conforme a certi requisiti.

Affinché una decisione giudiziaria possa essere certificata come titolo esecutivo europeo sono ammessi soltanto i metodi di notificazione previsti dal regolamento.

Inoltre, l'atto introduttivo del giudizio deve indicare con precisione:

infine, il paese dell'UE di origine deve prevedere la possibilità di riesaminare la decisione in casi eccezionali.

Esecuzione

Il diritto applicabile alla procedura di esecuzione è quello del paese dell'UE in cui viene richiesta l'esecuzione della decisione (paese di esecuzione). Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione:

Non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nel paese di esecuzione.

Il giudice competente nel paese dell'UE dell'esecuzione può, a certe condizioni, rifiutare l'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in un paese dell'UE o in un paese terzo. In certi casi, può anche sospendere o limitare il procedimento di esecuzione.

Disposizioni generali e finali

Per agevolare l'accesso al procedimento d'esecuzione, i paesi dell'UE s'impegnano a fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni rilevanti, in particolare, attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Il creditore resta libero di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziaria conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012. Inoltre, il regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 21 ottobre 2005.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 805/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15–39)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 805/2004 sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente uno scopo documentale.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2016