Norme minime per le procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato

La presente direttiva fissa norme minime per le procedure di concessione e di revoca dello status di rifugiato, al fine di ridurre le disparità tra le procedure nazionali d'esame e assicurare la qualità della presa di decisioni nei paesi dell’Unione europea (UE).

ATTO

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

SINTESI

La direttiva si applica a tutte le richieste di asilo * introdotte sul territorio dei paesi dell’Unione europea (UE), compresa la frontiera o in una zona di transito. Non si applica invece alla Danimarca, che ha scelto di non aderire alle politiche di giustizia e affari interni dell’UE.

I paesi dell’UE sono obbligati ad applicare questa direttiva alle procedure di trattamento delle domande di asilo in base alla Convenzione di Ginevra *. Se nel quadro delle proprie procedure d’asilo i paesi dell’UE esaminano anche la qualifica del richiedente per qualsiasi altro tipo di protezione internazionale, devono applicare la presente direttiva a tutta la procedura. Inoltre, possono applicare la direttiva anche alle procedure di trattamento di domande riguardanti qualsiasi altro tipo di protezione internazionale.

Garanzie fondamentali

Una domanda di asilo non può essere respinta per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. I paesi dell’UE devono inoltre garantire che le decisioni siano prese sulla base di un esame individuale, obiettivo e imparziale.

I richiedenti asilo possono rimanere nel territorio del paese fino a quando non sia adottata una decisione sulla loro domanda.

Inoltre, i paesi dell’UE devono far sì che i richiedenti:

Garanzie supplementari sono previste, a determinate condizioni, per i minori non accompagnati *:

Obblighi

I paesi dell’UE possono imporre a chi fa domanda di asilo degli obblighi in materia di cooperazione con le autorità nazionali. In particolare possono prevedere che i richiedenti asilo debbano:

Procedura d'esame

In generale le decisioni sulle domande sono adottate dall’autorità accertante designata dai paesi dell’UE. Il personale di tale autorità deve conoscere i criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

Prima che l'autorità competente emetta la propria decisione, il richiedente solitamente ha la possibilità di chiedere un colloquio personale con un funzionario abilitato. Il colloquio ha luogo in genere non in presenza dei familiari e in condizioni che garantiscono un’adeguata riservatezza. Forma oggetto di una relazione scritta, il cui contenuto può essere presentato all'approvazione del richiedente. Tuttavia, il rifiuto da parte del richiedente di approvare la relazione non potrà impedire all'autorità responsabile di prendere una decisione.

I paesi dell’UE non possono trattenere una persona per il solo motivo che chiede asilo. Quando un richiedente è trattenuto, i paesi dell’UE fanno in modo di prevedere la possibilità di un controllo giurisdizionale rapido. La direttiva sulle norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo prevede ulteriori norme sul trattenimento dei richiedenti.

I paesi dell’UE possono procedere ad esami medici per determinare l'età di un minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di asilo.

I paesi dell’UE devono garantire la riservatezza delle informazioni relative a ciascuna domanda di asilo.

Procedure di primo grado

I principi di base e le garanzie fondamentali previste dalla direttiva si applicano pienamente alle procedure dette "normali". I paesi dell’UE possono anche prevedere procedure speciali che derogano a questi principi e garanzie per esaminare domande di asilo in due casi:

I paesi dell’UE possono anche decidere, nel rispetto dei principi di base e delle garanzie fondamentali previste dalla direttiva, di accelerare una procedura d'esame soprattutto nei seguenti casi:

Un paese terzo designato come paese di origine sicuro non può essere considerato tale per un determinato richiedente asilo se non fa valere ragioni serie che consentano di ritenere che non si tratta di un paese sicuro per la sua situazione personale, considerate le condizioni richieste per pretendere lo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

In determinate condizioni, i paesi dell’UE possono dichiarare una domanda inammissibile e non esaminarla a fondo, in particolare quando:

I paesi dell’UE possono applicare la nozione di paese terzo sicuro unicamente quando le autorità competenti hanno acquisito la certezza che nei paesi terzi interessati:

Procedura di ritiro

I paesi dell’UE s'impegnano in un esame per ritirare lo status di rifugiato riconosciuto a una persona quando insorgono nuovi elementi in cui si indica che occorre riesaminare la validità del suo status.

Tale esame deve essere conforme a taluni principi e garanzie relativi soprattutto all'informazione della persona interessata e alla sua possibilità di presentare, nel corso di un colloquio, motivi contrari a questo ritiro.

Procedura di ricorso

I paesi dell’UE devono garantire ai richiedenti un diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso una decisione sulla sua domanda di asilo e avverso altri tipi di decisioni prese nel quadro delle procedure di asilo (compresa una decisione di revoca dello status o di ammissibilità della domanda).

Contesto

Il Consiglio europeo di Tampere del 1999 decideva nelle sue conclusioni l'applicazione di un regime di asilo europeo comune basato sull'applicazione integrale e globale della Convenzione di Ginevra. A breve termine, ciò implicava la fissazione di norme comuni per una procedura di asilo valida ed efficace, come previsto dal quadro di controllo approvato dal Consiglio il 27 marzo 2000. A più lungo termine, la fissazione di una procedura di asilo comune e uno status uniforme valido per tutto il territorio dell'Unione.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2005/85/CE

2.1.2006

1.12.2007(1.12.2008 per l’articolo 15)

GU L 326 del 13.12.2005

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'8 settembre 2010, sull'applicazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [COM(2010) 465 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La presente relazione fornisce una panoramica sul recepimento della direttiva 2005/85/CE nel diritto nazionale dei paesi dell'UE e sui problemi riscontrati nella sua applicazione.

La relazione descrive una serie di casi di recepimento incompleto o non corretto e inadempienze nell'attuazione della direttiva da parte dei paesi dell'UE. Inoltre, a causa di alcune disposizioni e deroghe facoltative previste dalla direttiva, persistono differenze tra le modalità e le garanzie procedurali dei paesi dell'UE. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda:

Per correggere le differenze procedurali tra i paesi dell'UE causate da talune norme vaghe e ambigue della direttiva, la Commissione ha adottato nel 2009 una proposta [COM(2009) 554 def.] per modificarla.

Ultima modifica: 16.10.2010