Valutazione a pari livello delle misure dei paesi dell’Unione europea per la lotta alla criminalità organizzata

Un’azione comune dell’Unione europea (UE) introduce un meccanismo che consente lo svolgimento di valutazioni a pari livello dei sistemi giuridici dei paesi dell’Unione in relazione alle varie misure contro la criminalità organizzata.

ATTO

Azione comune 97/827/GAI, del 5 dicembre 1997, adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un meccanismo di valutazione dell’applicazione e dell’attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata.

SINTESI

PUNTI CHIAVE

La valutazione è preparata dalla presidenza del Consiglio, che lavora a fianco del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione europea.

Ogni paese dell’UE deve individuare da uno a tre esperti con esperienza nelle materie da valutare (ossia polizia, dogana, autorità giudiziaria) e comunicarne i nomi alla presidenza del Consiglio. Successivamente la presidenza del Consiglio sceglie tre esperti dall’elenco di nomi affinché conducano la valutazione di un paese dell’UE, garantendo al tempo stesso che i tre esperti in questione non siano cittadini del paese dell’Unione sottoposto a valutazione.

Ogni ciclo di valutazioni si concentra su un tema specifico concordato dai paesi dell’UE, che si accordano inoltre sull’ordine dei paesi da valutare e sul questionario sulla base del quale il gruppo di valutazione deve condurre il proprio lavoro in ogni paese dell’Unione. Lo scopo è raccogliere tutte le informazioni utili alla conduzione della valutazione. In seguito al completamento del questionario, il gruppo di valutazione visita il paese dell’UE in questione e incontra le parti interessate (ad esempio autorità politiche, amministrative, di polizia, della dogana e giudiziarie). Ogni paese dell’UE deve garantire che le proprie autorità collaborino pienamente con i gruppi di valutazione istituiti ai sensi della presente azione comune.

Il progetto di relazione è inviato al paese dell’UE interessato per un parere entro un mese dalla visita. Una volta accettate ed eseguite eventuali modifiche, la presidenza del Consiglio trasmette il progetto di relazione ai membri del consiglio competente per ulteriori considerazioni e per l’adozione.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Azione comune 97/827/GAI

15.12.1997

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GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7-9

ATTI COLLEGATI

Decisione 2002/996/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, che istituisce un meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e della loro attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo (GU L 349 del 24.12.2002, pag. 1-3).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2015