Notifica e comunicazione degli atti in materia civile o commerciale

Lo scopo del presente regolamento è quello di migliorare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ai fini della notifica e comunicazione.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notifica e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

SINTESI

Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso da uno Stato membro dell'Unione europea a un altro per essere notificato o comunicato. Non si applica qualora il recapito del destinatario dell'atto non sia noto.

Accelerare la trasmissione degli atti giudiziari o extragiudiziali

Per accelerare la trasmissione degli atti giudiziari o extragiudiziali sono istituiti rapporti più diretti fra le persone o le autorità responsabili della loro trasmissione e quelle incaricate di procedere o di far procedere alla loro notificazione o comunicazione. A tal fine, ogni Stato membro designa organi "mittenti" e "riceventi", incaricati rispettivamente di trasmettere e di ricevere gli atti in questione. Inoltre, ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata, fra l'altro, di fornire informazioni in materia e di risolvere i problemi attinenti alla trasmissione degli atti. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

È ammesso ogni mezzo di trasmissione appropriato, a condizione che il contenuto risulti leggibile. Al fine di agevolare gli scambi, l'atto è accompagnato da un modulo secondo il modello allegato al regolamento. Il regolamento prevede inoltre una trasmissione per via consolare o diplomatica.

Il paese destinatario deve ricevere il formulario nella lingua precedentemente stabilita. L'eventuale traduzione è a carico del richiedente. Il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se questo è stato redatto in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato membro ricevente o ad esso incomprensibile.

Entro sette giorni, l'organo ricevente trasmette un avviso di ricevimento all'organo mittente ed eventualmente entra in contatto con quest'ultimo se la pratica non è completa. Qualora la trasmissione non sia stata eseguita correttamente (se non rientra cioè nel disposto del regolamento o non rispetta la forma predefinita), il fascicolo è immediatamente rinviato.

La notifica o comunicazione dell'atto avviene in osservanza della legislazione dello Stato membro ricevente o, se possibile, nelle forme richieste dall'organo mittente. Qualora, scaduto un periodo di un mese, l'organo ricevente non abbia potuto procedere alla notifica o alla comunicazione, dovrà informarne l'organo mittente, utilizzando un formulario - tipo.

Allo stesso modo, l'organo mittente riceve una prova di avvenuta notifica o comunicazione.

Quando un atto di citazione o un atto equivalente è stato notificato o comunicato e il convenuto non compare, il giudice soprassiede alla decisione fintanto che non si abbia la prova che:

In ogni caso, sia la notifica o comunicazione sia la consegna deve aver luogo in tempo utile perché il convenuto possa difendersi.

Le spese di notifica o comunicazione degli atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

Applicare il regolamento

La Commissione redige e aggiorna costantemente un manuale contenente segnatamente gli indirizzi degli organi e le lingue che possono essere utilizzate per la trasmissione dei fascicoli, nonché un lessico nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Per far ciò, la Commissione si giova dell'assistenza di un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri, presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il regolamento prevale sulle disposizioni di cui alle convenzioni internazionali approvate dagli Stati membri, in particolare la convenzione dell'Aia del 1965.

Una relazione sull'applicazione del regolamento viene presentata dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale dopo tre anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, ogni cinque anni.

Le disposizioni del trattato CE che figurano al titolo IV (visto, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone) non sono applicabili all'Irlanda, al Regno Unito e alla Danimarca. Tuttavia, l'Irlanda e il Regno Unito hanno deciso di partecipare a tale regolamento. Inoltre, la Commissione ha negoziato un accordo [PDF] tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende a tale paese le disposizioni del presente regolamento. Detto accordo è stato firmato il 19 ottobre 2005 e entrerà in vigore il 1º luglio 2007 [Gazzetta ufficiale L 94 del 4.4.2007].

Contesto

Il 26 maggio 1997, il Consiglio ha adottato, in base al trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla notifica negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, raccomandandone l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Tale convenzione non è entrata in vigore.

Il trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997, ha modificato la base giuridica della cooperazione giudiziaria in materia civile, che ora è inserita nel trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 65) e fa capo a strumenti giuridici e procedure differenti. La Commissione pertanto ha proposto di trasformare la convenzione in uno strumento comunitario, al fine di garantire, oltre a una sua rapida attuazione, la soluzione delle difficoltà di ordine pratico incontrate dai cittadini nella vita di tutti i giorni.

Il contenuto della convenzione è ripreso dal presente regolamento. Al pari della convenzione del 1997, il regolamento si rifà alla convenzione dell'Aia del 1965, migliorandone alcuni aspetti.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento 1348/2000/CE

31.05.2001

-

GU L 160 del 30.06.2000

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento, dell'11 luglio 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [COM(2005) 305 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Tale proposta si prefigge di migliorare e accelerare la trasmissione e la notifica ovvero la comunicazione dei documenti, di snellire l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento e rafforzare la certezza giuridica per il richiedente e per il destinatario.

Le modifiche proposte consistono essenzialmente nell'introduzione di:

Procedura di codecisione (COD/2005/0126).

Modificata da:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1º dicembre 2006, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") [COM(2006) 751 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Tale proposta modificata adegua la proposta iniziale della Commissione all'accordo generale del Consiglio e al parere del Parlamento europeo in una versione codificata.

Nella riunione del 1º giugno 2006 il Consiglio ha raggiunto un accordo generale sul testo del regolamento suggerendo di presentare una versione coordinata. Nella seduta plenaria del 4 luglio 2006 il Parlamento europeo ha adottato un parere, approvando la proposta della Commissione con riserva di alcuni emendamenti. Questi ultimi corrispondono al testo precedentemente approvato dal Consiglio.

Decisione 2001/781/CE della Commissione, del 25 settembre 2001, che istituisce un manuale degli organi riceventi e un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, in applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale [Gazzetta ufficiale L 298 del 15.11.2001].

Questa decisione è stata parzialmente modificata dalla decisione 2002/350/CE della Commissione del 3 aprile 2002 [Gazzetta ufficiale L 125 del 13.05.2002].

La presente decisione contiene due allegati:

Relazioni

Prima relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notifica e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale [COM(2004) 603 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

In tale relazione, la Commissione analizza l'applicazione del regolamento sulla base delle informazioni ricevute e dei risultati di uno studio svolto da un contraente, riguardante 14 Stati membri.

Comunicazioni

Comunicazioni degli Stati membri a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [Gazzetta ufficiale C 151 del 22.05.2001].

Primo aggiornamento delle comunicazioni degli Stati membri a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [Gazzetta ufficiale C 202 del 18.7.2001].

Il manuale e il glossario sono pubblicati sul sito dell' Atlante giudiziario europeo in materia civile, della Direzione generale "Giustizia, libertà e sicurezza" della Commissione europea.

La Commissione garantisce un aggiornamento costante del manuale sulla base delle modifiche comunicate dagli Stati membri.

See also

Si veda anche:

il sito « Libertà, sicurezza e giustizia » della Direzione generale "Giustizia, libertà e sicurezza" della Commissione europea:

Ultima modifica: 05.04.2007