Utilizzazione delle lingue per l'informazione dei consumatori

L'utilizzazione delle lingue è oggetto di diverse disposizioni della legislazione comunitaria, particolarmente severe quando si tratta, ad esempio, di un prodotto potenzialmente pericoloso. La legislazione riguardante l'utilizzazione delle lingue mira ad informare in maniera adeguata il consumatore ed a favorire l'informazione multilingue, garantendo al tempo stesso la libertà degli Stati membri in materia linguistica.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo, del 10 novembre 1993, riguardante l'utilizzazione delle lingue per l'informazione dei consumatori nella Comunità [COM (93) 456 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

In tale comunicazione, la Commissione ricorda che l'informazione dei consumatori sulle qualità e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, costituisce un diritto.

La comunicazione presenta la situazione attuale delle disposizioni nazionali e comunitarie riguardanti l'utilizzazione delle lingue per l'informazione dei consumatori. Tale informazione riguarda:

Inoltre, la comunicazione propone vie di riflessione al fine di migliorare l'informazione dei consumatori.

In funzione delle materie affrontate e degli obiettivi stabiliti, la normativa comunitaria prevede disposizioni diverse. In alcuni casi, il riferimento all'utilizzazione delle lingue è esplicito. È questo il caso dei vini, dell'immissione sul mercato di medicinali e dell'etichettatura dei prodotti contenenti tabacco. In altri casi, gli Stati membri hanno l'obbligo di prevedere normative precise. Così, ad esempio, l'etichettatura dei generi e dei prodotti alimentari deve figurare in una lingua "facilmente comprensibile" da parte dei compratori. È peraltro possibile che la questione delle lingue non venga affatto affrontata, così come avviene in materia di pubblicità ingannevole o di credito al consumo (es de en fr), ovvero nei casi in cui agli Stati membri viene lasciata la facoltà di imporre esigenze linguistiche (sicurezza dei giocattoli, prodotti cosmetici (es de en fr)).

l4. Se appare manifesto uno sforzo di standardizzazione nelle direttive di armonizzazione tecnica relative ad alcuni prodotti industriali, per quanto riguarda l'utilizzazione delle lingue non risulta nella normativa comunitaria alcun approccio sistematico. Da ciò derivano a volte problemi di interpretazione, segnatamente per quanto riguarda la nozione di "lingua facilmente comprensibile" da parte del consumatore.

Tale mancanza di coerenza è in parte dovuta alla varietà delle materie trattate (generi alimentari, prodotti cosmetici, viaggi "tutto compreso", sicurezza dei giocattoli, servizi finanziari, ecc.). Essa si spiega del pari con i limiti imposti dal trattato CEE, in quanto le disposizioni comportanti un obbligo linguistico possono essere considerate come un ostacolo al principio della libera circolazione dei beni e dei servizi. Un equilibrio deve essere pertanto trovato fra la tutela della libera circolazione e la salute e la sicurezza dei consumatori. Una semplificazione delle disposizioni comunitarie facenti riferimento ad esigenze linguistiche appare peraltro auspicabile.

Gli approcci seguiti dagli Stati membri sono di vario tipo in quanto la questione delle lingue non si pone nei medesimi termini in tutti gli Stati membri. Tuttavia, per lo più gli Stati membri hanno ritenuto necessario informare il consumatore nella sua propria lingua.

D'altra parte, allorquando la normativa comunitaria prevede una facoltà per gli Stati membri di fissare esigenze linguistiche in favore dei consumatori, tale facoltà risulta nel complesso poco sfruttata.

La comunicazione sottolinea che un'informazione difficile da leggere e da comprendere può avere conseguenze molto negative per la salute e per la sicurezza del consumatore. I generi alimentari rappresentano una buon esempio di tale situazione: in caso di allergie, di diabete o di diete particolari, una cattiva comprensione di quanto figura sull'etichetta può avere effetti gravi per la salute. Del pari, nel caso di una traduzione incompleta delle istruzioni per l'uso, può costituire un pericolo l'utilizzazione di apparecchi elettrici (es de en fr).

La Commissione ricorda peraltro che tutti i consumatori sono interessati, compresi i bambini, che non sono necessariamente multilingue.

L'analisi presentata nella comunicazione porta la Commissione a proporre un approccio equilibrato al fine di tener conto:

Nel quadro di questo nuovo approccio, la Commissione propone i cinque temi seguenti di riflessione:

Giurisprudenza

Il legislatore comunitario incoraggia il ricorso ad un'informazione multilingue, seguendo la giurisprudenza (cfr. la sentenza "Peeters" per la commercializzazione dei prodotti alimentari e la causa C-33/97/2 sull'etichettatura delle merci).

Il legislatore ritiene del pari che una legislazione nazionale debba consentire, ad esempio nell'etichettatura di un prodotto, l'utilizzazione di un'espressione straniera, se ciò migliora l'informazione del consumatore ovvero se il termine in questione esiste solo nella lingua di origine (risposta del 20 gennaio 2003 data dal commissario Bolkestein a nome della Commissione, in esito all'interrogazione scritta P-3785/02 del parlamentare europeo on. Bruno Gollnish).

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo [COM (2005) 596 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

La Commissione ha presentato per la prima volta una comunicazione specifica sul multilinguismo. Questa politica intende offrire ai cittadini un accesso alla legislazione, alle procedure e alle informazioni dell'Unione europea (UE) nella loro lingua. La comunicazione propone anche misure per promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica dei cittadini. Una manodopera con maggiori competenze linguistiche favorirà lo sviluppo dell'economia in quanto questi lavoratori potranno lavorare o studiare più facilmente in un altro Stato membro.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Strategia politica annuale per il 2005 [COM (2004) 0133 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

L'arrivo dei nuovi paesi membri, nel maggio 2004, presuppone da parte dell'Unione europea un grande sforzo dal punto di vista linguistico, affinché l'informazione possa giungere ai cittadini dei nuovi paesi membri. Ciò ha peraltro una conseguenza di bilancio importante per l'UE. Ad esempio, gli stanziamenti previsti per il 2005 per le esigenze di produzione e di diffusione dei bandi di gara pubblici del supplemento alla Gazzetta ufficiale, aumenteranno di 3 milioni di euro, per un importo complessivo pari a 32,5 milioni di euro.

Risoluzione del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativa al modo di utilizzazione dei beni di consumo tecnici [Gazzetta ufficiale C 411 del 31.12.1998]. Il Consiglio ha invitato gli Stati membri e gli operatori economici a continuare ad impegnarsi al fine di fornire informazioni che possano essere comprese dai consumatori dal punto di vista linguistico. Ad esempio, i manuali dei beni di consumo tecnici dovrebbero essere scritti nella lingua ufficiale del paese o in un'altra lingua facilmente comprensibile nella regione ove viene venduto il prodotto. Ciò dovrebbe essere applicato anche alle merci provenienti da regioni o paesi terzi. Il Consiglio e la Commissione seguono la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ad esempio per quanto riguarda la causa C-33/97/2 sull'etichettatura delle merci.

La Commissione ha presentato nel novembre 1993 una comunicazione interpretativa riguardante l'utilizzazione delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari, in esito alla sentenza "Peeters " [COM(93) 532 def].

Ultima modifica: 26.07.2006