Risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia di consumo

La Commissione incoraggia la composizione amichevole dei conflitti sul consumo. Per rafforzare la fiducia dei consumatori e delle imprese nelle procedure extragiudiziali delle controversie, la Commissione stabilisce dei principi volti a migliorare la qualità di tali procedure.

ATTO

Comunicazione della Commissione, del 30 marzo 1998, sulla risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia di consumo [COM (1998) 198 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo [Gazzetta ufficiale L 115 del 17.4.1998].

SINTESI

La Commissione intende facilitare l’accesso dei consumatori alle procedure di risoluzione extragiudiziale * delle controversie.

In effetti, i consumatori possono incontrare ostacoli nel far valere i propri diritti, in particolare a causa dei costi elevati dell'assistenza giuridica, della lunghezza e della complessità delle procedure giudiziarie, in particolare nel contesto di controversie transfrontaliere.

La Commissione propone quindi di promuovere le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie come la mediazione, la conciliazione o l'arbitraggio. Tali procedure possono aiutare i consumatori e le imprese a risolvere le loro controversie in maniera semplice, rapida e a un costo contenuto.

Composizione extragiudiziale delle controversie

Secondo la Commissione devono essere rispettati i principi seguenti:

Contesto

Questa raccomandazione fa seguito alle conclusioni del Libro verde sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla composizione delle controversie nel mercato unico.

Termini chiave

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, relativa ai principi applicabili agli organi extragiudiziali incaricati della risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo, non oggetto della raccomandazione 98/257/CE [Gazzetta ufficiale L 109 del 19.4.2001]. Questa raccomandazione si applica agli organi responsabili delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, che cercano di trovare una soluzione ad una controversia ravvicinando le parti per giungere ad un accordo comune. Tali organi dovrebbero inoltre tener conto dei seguenti principi: imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità della procedura.

Ultima modifica: 06.07.2011