Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa

 

SINTESI DI:

Direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva mira a tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole delle altre imprese (ad esempio B2B), che è assimilabile a una pratica commerciale sleale. In tale contesto, essa fissa anche le condizioni alle quali la pubblicità comparativa può essere ritenuta lecita.

PUNTI CHIAVE

Pubblicità ingannevole

Le pubblicità che inducono in errore, o possono indurre in errore le persone che le ricevono, sono vietate. Infatti, il loro carattere ingannevole può influenzare il comportamento economico dei consumatori e dei professionisti o ledere un professionista concorrente.

Il carattere ingannevole di una pubblicità dipende da una serie di criteri:

Pubblicità comparativa

Le pubblicità comparative fanno riferimento a un concorrente o a beni e servizi concorrenti, in maniera esplicita o implicita.

Questo tipo di pubblicità è lecito soltanto quando non è ingannevole. In tal caso, essa può essere un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse. I confronti devono pertanto:

Ricorsi

I paesi dell'Unione europea (UE) si accertano che le persone o gli organismi aventi un interesse legittimo possano intraprendere un'azione giudiziaria o un ricorso amministrativo contro le pubblicità illecite.

Pertanto, i tribunali o gli organi amministrativi dei paesi dell'UE devono poter:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 12 dicembre 2007. Essa codifica e abroga la direttiva 84/450/CEE che i paesi dell'UE dovevano recepire nella propria legislazione nazionale entro il 1o ottobre 1986.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21–27)

Ultimo aggiornamento: 24.10.2016