Vendite esenti da imposte

1) OBIETTIVO

Analisi dei mezzi più adeguati per far fronte alle potenziali ripercussioni sull'occupazione della soppressione delle vendite esenti da imposte, tramite eventuale proroga limitata delle disposizioni transitorie.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 17 febbraio 1999, relativa alle conseguenze per l'occupazione della decisione di sopprimere le vendite esenti da imposte ai viaggiatori intracomunitari.

3) CONTENUTO

La creazione del mercato unico implicava la soppressione delle frontiere fiscali. A breve termine, taluni settori potevano soffrire dell'eliminazione delle medesime.

Fra le misure destinate a permettere a taluni settori di adeguarsi alle norme del mercato interno, il Consiglio ha instaurato un regime transitorio che scade il 30 giugno 1999, che consente di continuare a vendere una certa quantità/valore di beni sotto il controllo del venditore. Il Consiglio ha così offerto agli Stati membri, nel 1991 (per l'IVA) e nel 1992 (per le accise), la possibilità di applicare un'esenzione dall'IVA o dai diritti di accisa ai beni acquistati dai viaggiatori a bordo dei ferry-boat, degli aeroplani e negli aeroporti. Per contro, le vendite esenti da imposte non sono state autorizzate a bordo dei treni e degli autobus.

Nell'ambito del Consiglio di Vienna dell'11 et 12 dicembre 1998, la Commissione e il Consiglio (ECOFIN) sono stati invitati ad esaminare, per marzo 1999, i problemi derivanti, in materia di occupazione, dalla soppressione delle vendite esenti da imposte e a tener conto di talune proposte della Commissione finalizzate a risolvere i medesimi, tramite eventuale proroga limitata delle disposizioni transitorie.

I prezzi al netto delle imposte sono spesso superiori a quelli esposti dai dettaglianti che vendono merci soggette a imposte perché l'esenzione fiscale concessa agli esercenti dei negozi consente loro di fissare margini beneficiari più elevati di quelli applicati abitualmente nel commercio al minuto. L'esonero fiscale sovvenziona di fatto i benefici dei venditori esenti da imposte. Le vendite esenti da imposte sono limitate per quanto riguarda il valore o la quantità e i beni superiori a 90 euro non possono essere venduti in esenzione da imposte.

Dal 1991 si è registrata una progressione delle vendite intracomunitarie che mostra chiaramente che, nel periodo transitorio concesso agli esercenti di punti di vendita esenti da imposte, il settore ha intensificato la sua attività e non ci si è invece preparati, come consigliato, ad una progressiva soppressione delle vendite.

Sulla base delle statistiche elaborate dal settore medesimo per il 1996, il settore esente da imposte occupa in totale 140 000 personne, di cui 100 000 esercitano attività esenti da imposte intracomunitarie.

È lecito misurare l'incidenza sull'occupazione delle decisioni unanimi del Consiglio del 1991 e del 1992 relative alla soppressione delle vendite comunitarie esenti da imposte, prevista per il 30 giugno 1999, basandosi su due fonti:

Per quanto riguarda gli introiti fiscali, secondo i calcoli effettuati dalla Commissione per il 1996, il regime delle vendite esenti da imposte potrebbe aver rappresentato per gli Stati membri una perdita non superiore a 2 miliardi di euro. Gli introiti fiscali provenienti dalla soppressione delle vendite esenti da imposte potrebbero servire a sostenere l'occupazione o addirittura a risanare le finanze pubbliche. Spetta ad ogni Stato membro decidere come utilizzare tali fondi svincolati tramite soppressione dell'attuale esenzione fiscale.

La proroga del periodo transitorio, che dovrebbe consentire di prolungare oltre il 30 giugno 1999 le vendite esenti da imposte intracomunitarie, potrebbe assumere varie forme che sono esaminate dalla Commissione nel presente documento:

In conclusione, la Commissione ritiene che una proroga oltre il 30 giugno 1999 delle disposizioni attualmente applicabili alle vendite esenti da imposte non risolverebbe in maniera efficace i problemi occupazionali di natura limitata e specifica, quali sono stati identificati dalla Commissione. Si tratterebbe di uno strumento di troppo vasta portata e oltremodo costoso, tenuto conto dell'impatto limitato sull'occupazione della soppressione delle vendite intracomunitarie esenti da imposte. L'esperienza ha d'altronde mostrato che il mantenimento degli impianti relativi a tali vendite non ha spinto gli operatori a prepararsi alla nuova situazione fiscale.

Tale approccio manterrebbe inoltre la discriminazione fra i mezzi di trasporto (applicandosi unicamente ai trasporti marittimi, aerei e ai negozi situati alle due estremità del tunnel sotto la Manica) e fra gli operatori e sarebbe quindi non solo contestabile davanti ai tribunali ma pregiudicherebbe anche la credibilità di un periodo transitorio, come previsto dalle disposizioni comunitarie.

L'analisi effettuata dalla Commissione sulla base degli elementi di informazione disponibili, indica che la soppressione del regime delle vendite esenti da imposte non dovrebbe comportare incidenze microeconomiche o macroeconomiche. La Comunità deve agire in maniera coerente per combattere i problemi locali, regionali o sociali constatati dagli Stati membri. I fondi strutturali, i fondi di coesione e gli aiuti di Stato potrebbero essere strumenti utili.

Se gli strumenti già menzionati non fossero sufficienti, uno strumento nuovo ma distinto potrebbe, in caso di decisione in questo senso del Consiglio, fornire un'assistenza specifica e mirata. Tale strumento potrebbe essere finalizzato a:

Queste soluzioni avanzate dalla Commissione in questa comunicazione si inseriscono nel quadro generale di una politica europea dell'occupazione. In effetti, l'esistenza stessa del regime delle vendite esenti da imposte ha un'incidenza sull'insieme dell'economia in quanto falsa la concorrenza. Le azioni adottate dall'UE relative al regime delle vendite esenti da imposte, provano, di fatto, la sua volontà di ricorrere al coordinamento delle politiche fiscali per combattere la concorrenza fiscale dannosa che, sotto forma di contributi mascherati, si ripercuote sul costo della manodopera e frena la creazione di posti di lavoro.

4) termine ultimo per l'attuazione della normativa comunitaria negli stati membri

Non richiesto

5) data d'entrata in vigore (se diversa da quella del punto precedente)

Non richiesto

6) riferimenti

Gazzetta ufficiale C 66, 09.03.1999

7) altri lavori

8) disposizioni d'applicazione della commissione