Sigarette: ravvicinamento delle aliquote

La presente direttiva fissa un'accisa minima globale per le sigarette ai fini del mercato interno dell'Unione europea (UE). I paesi dell'UE dispongono di un periodo transitorio per raggiungere l'accisa minima globale in linea con alcuni cambiamenti, tra cui le aliquote dell'IVA.

ATTO

Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette [Cfr. atti modificativi)].

SINTESI

La direttiva stabilisce imposte di consumo minime per le sigarette, conformemente alla direttiva 72/464/CEE, ovvero:

Ciascuno Stato membro applica un'accisa minima globale fissata al 57% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 101 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57%.

Dal 1º gennaio 2014 l'accisa globale sulle sigarette sarà pari ad almeno il 60% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 115 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60%.

A Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania viene concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti. Sono anche previste delle deroghe per il Portogallo (relative alle Azzorre e a Madeira) e per la Francia (relativa alla Corsica).

Uno Stato membro che aumenti l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle sigarette può ridurre l'accisa globale fino a un livello equivalente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (se entrambe sono espresse in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto), anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa globale scende al di sotto dei livelli fissati. Lo Stato membro, tuttavia, aumenta nuovamente l’accisa in modo da raggiungere i livelli fissati nell'anno successivo.

La procedura di esame periodico delle aliquote e degli importi fissati dalla direttiva avviene sulla base di una relazione presentata dalla Commissione al Consiglio.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 92/79/CEE

10.11.1992

31.12.1992

GU L 316 del 31.10.1992

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 1999/81/CE

11.8.1999

1.1.1999

GU L 211 dell’11.8.1999

Direttiva 2002/10/CE

8.3.2002

1.7.2002GER: 1.1.2008SP/GR: 1.1.2008

GU L 46 del 16.2.2002

Direttiva 2003/117/CE

20.12.2003

31.12.2003

GU L 233 del 20.12.2003

Direttiva 2010/12/UE

27.2.2010

1.1.2011

GU L 50 del 27.2.2010

ATTI COLLEGATI

Direttiva 92/80/CEE del Consiglio , del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette [Gazzetta ufficiale L 316 del 31.10.1992].

Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati [Gazzetta ufficiale L 291 del 6.12.1995].

See also

Ultima modifica: 09.07.2010