Armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari

1) OBIETTIVO

Istituire gradualmente un sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

Modificata dai provvedimenti seguenti:

direttiva 69/463/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1969;

direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

3) CONTENUTO

Il testo che segue sintetizza il consolidamento delle direttive riguardanti l'istituzione di un sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Ogni Stato membro sostituisce entro il 1° gennaio 1972 il proprio sistema di imposte sulla cifra d'affari con il sistema comune IVA non implicante l'armonizzazione contestuale delle aliquote e delle esenzioni.

Il principio del sistema comune è quello della neutralità: all'interno di ogni Stato membro, i beni e i servizi similari sono soggetti allo stesso onere fiscale a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.

La struttura e le modalità di applicazione del sistema comune IVA saranno definite in una seconda direttiva.

Il Consiglio deve nel corso di una seconda tappa e su proposta della Commissione depositata entro il 1° gennaio 1969, adottare le misure riguardanti la soppressione dei controlli fiscali alle frontiere intracomunitarie.

4) termine ultimo per l'attuazione della normativa comunitaria negli stati membri

5) data d'entrata in vigore (se diversa da quella del punto precedente)

6) riferimenti

Gazzetta ufficiale L 71, 14.04.1967Gazzetta ufficiale L 320, 20.12.1969Gazzetta ufficiale L 145, 23.05.1977

7) altri lavori

8) disposizioni d'applicazione della commissione