Cattura e stoccaggio di biossido di carbonio

Lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) è in grado di prevenire e ridurre al minimo gli effetti nocivi dei cambiamenti climatici. La presente direttiva stabilisce norme per garantire che tale pratica sia svolta in modo sicuro.

ATTO

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

SINTESI

Lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) è in grado di prevenire e ridurre al minimo gli effetti nocivi dei cambiamenti climatici. La presente direttiva stabilisce norme per garantire che tale pratica sia svolta in modo sicuro.

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

La presente direttiva, nota come direttiva sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), stabilisce un quadro giuridico che contribuisce alla lotta contro i cambiamenti climatici attraverso lo stoccaggio geologico di CO2.

PUNTI CHIAVE

I siti di stoccaggio geologico di CO2 devono essere sicuri dal punto di vista ambientale. Non possono interferire con eventuali corpi idrici (a causa dei potenziali effetti negativi del CO2 immesso nelle colonne d'acqua) o presentare rischi per la salute. Determinare l'idoneità di questi siti implica un rigoroso processo di raccolta dei dati, la realizzazione di modelli statici e dinamici per creare un modello tridimensionale del complesso di stoccaggio da selezionare, la caratterizzazione della sensibilità applicando varie simulazioni sul modello tridimensionale e la valutazione dei rischi utilizzando le informazioni raccolte nei passaggi precedenti.

Per utilizzare siti di stoccaggio geologico è necessaria un'autorizzazione. Le domande di autorizzazione, presentate all'autorità competente del paese dell'UE in questione, devono includere informazioni quali la sicurezza attesa dal sito di stoccaggio, la quantità di CO2 da iniettare, le misure atte a prevenire le irregolarità significative e un piano di monitoraggio. La Commissione può esprimere un parere non vincolante sul progetto di autorizzazione allo stoccaggio per garantire l'applicazione coerente dei requisiti della direttiva in tutta l'UE e quindi rafforzare la fiducia del pubblico nella CCS. Una volta rilasciata, l'autorità competente riesamina l'autorizzazione cinque anni dopo il suo rilascio e in seguito ogni dieci anni.

Nessun altro rifiuto o sostanza può essere aggiunto ai siti di stoccaggio di CO2 ai fini dello smaltimento dei rifiuti. I risultati del monitoraggio di CO2 da parte dei gestori del sito devono essere comunicati alle autorità competenti una volta all'anno. Nel frattempo, il piano di monitoraggio deve essere aggiornato dal gestore del sito ogni cinque anni e approvato dall'autorità competente. In caso di fuoriuscite, il gestore del sito (o l'autorità competente se il gestore del sito non lo fa) deve adottare misure immediate, conformemente al piano sui provvedimenti correttivi approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'autorizzazione allo stoccaggio.

I siti di stoccaggio sono chiusi se c'è una richiesta motivata e le condizioni indicate nell'autorizzazione non sono state soddisfatte dal gestore del sito, o se l'autorità competente decide di chiudere il sito in seguito a revoca dell'autorizzazione. Una volta chiuso, il gestore continua ad essere responsabile del sito fino a quando non sono soddisfatte le condizioni per il trasferimento di responsabilità (soprattutto la condizione che il CO2 sarà completamente confinato in via permanente).

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A decorrere dal 25 giugno 2009. La presente normativa ha modificato la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, le direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1013/2006.

CONTESTO

La direttiva fa parte del pacchetto su clima ed energia per il 2020, dell'Unione europea, adottato nell'aprile 2009.

TERMINI CHIAVE

La cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS) si riferisce al processo mediante il quale il CO2 proveniente da grandi fonti come le centrali elettriche, viene catturato, compresso, trasportato e iniettato all'interno di siti di stoccaggio geologico, che generalmente sono strati sotterranei profondi di roccia porosa ricoperti da roccia impermeabile, in modo tale da garantire che il CO2 non fuoriesca nell'atmosfera.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Direttiva 2009/31/CE

25.6.2009

25.6.2011

GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114-135

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio [COM(2014) 99 final del 25.2.2014].

Ultima modifica: 26.03.2015