Accesso alla giustizia in materia ambientale

La presente proposta attribuisce ai cittadini il diritto di ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale contro atti o omissioni che violano il diritto ambientale. Essa intende inoltre attuare a livello comunitario e degli Stati membri il terzo pilastro della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus). L'obiettivo ultimo consiste nel migliorare l'applicazione del diritto ambientale.

PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2003, relativa all'accesso alla giustizia in materia ambientale (presentata dalla Commissione).

SINTESI

La presente proposta di direttiva definisce una serie di requisiti minimi che consentono di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale in materia ambientale, recependo così nel diritto comunitario e in quello degli Stati membri, il terzo pilastro della convenzione di Århus.

Atti e omissioni dei privati

Gli Stati membri garantiscono che i membri del pubblico (persone fisiche o giuridiche, nonché associazioni, gruppi o organizzazioni costituiti da tali persone) possono ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale contro atti o omissioni di privati che violano il diritto ambientale.

Atti e omissioni delle autorità pubbliche

Gli Stati membri fanno in modo che i membri del pubblico possano ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale contro atti od omissioni di tipo amministrativo che violano il diritto ambientale, quando essi hanno un interesse sufficiente o quando fanno valere una violazione di un diritto.

Gli Stati membri garantiscono che i soggetti abilitati (associazioni, gruppi o organizzazioni riconosciute da uno Stato membro e aventi per obiettivo la protezione dell'ambiente) possano ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale per denunciare violazioni del diritto ambientale, senza dover dimostrare un interesse sufficiente o fare valere una lesione ad un diritto, se il ricorso rientra nell'ambito delle sue attività statutarie e nel suo campo geografico. I soggetti abilitati riconosciuti in uno Stato membro possono avviare questo tipo di procedimenti in un altro Stato membro.

I membri del pubblico e i soggetti abilitati che possono avviare azioni giudiziarie contro un atto o un'omissione, devono poter introdurre una domanda di riesame interno. Tale domanda costituisce un procedimento preliminare che permette di rivolgersi all'autorità pubblica designata dallo Stato membro, prima di avviare un procedimento giudiziario o amministrativo. Essa deve essere presentata entro quattro settimane dalla data dell'atto amministrativo o dell'omissione. Successivamente l'autorità pubblica dispone di un termine di dodici settimane per prendere una decisione scritta e motivata e comunicarla all'autore della domanda. Tale decisione descrive le misure necessarie per conformarsi al diritto ambientale o, se del caso, respinge la domanda. Se l'autorità non è in grado di prendere una decisione, essa informa il più rapidamente possibile l'autore della domanda. Quando l'autorità non risponde alla domanda entro i termini fissati o quando la sua decisione non permette di conformarsi al diritto ambientale, l'autore della domanda può avviare un procedimento amministrativo o giurisdizionale.

Riconoscimento dei soggetti abilitati

Gli Stati membri stabiliscono una procedura di riconoscimento dei soggetti abilitati. Essi possono scegliere fra una procedura preliminare e una procedura caso per caso (ad hoc). I soggetti abilitati devono sempre soddisfare i seguenti criteri:

Procedimenti amministrativi e giurisdizionali

I procedimenti amministrativi e giurisdizionali previsti dalla presente proposta devono essere oggettivi, efficaci, adeguati, equi, rapidi e non troppo onerosi.

Contesto: la convenzione di Århus

La convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus), è stata firmata dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri nel giugno 1998. Oltre alla presente proposta, ve ne sono altre due, risalenti all'ottobre 2003, dirette all'approvazione definitiva della convenzione, nonché all' applicazione alle istituzioni e organi della Comunità delle sue disposizioni.

La convenzione di Århus comporta tre pilastri. Il primo, relativo all' accesso del pubblico alle informazioni, è stato recepito a livello comunitario con la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale. Il secondo pilastro, recepito dalla direttiva 2003/35/CE, riguarda la partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Infine, il terzo pilastro riguarda l'accesso del pubblico alla giustizia in materia ambientale. La presente proposta di direttiva è diretta al recepimento di questo pilastro della convenzione.

La convenzione di Århus si basa sull'idea che un miglioramento dell'accesso del pubblico alle informazioni e alla giustizia, nonché ad una maggiore partecipazione di quest'ultimo ai processi decisionali in materia ambientale ha come conseguenza una migliore applicazione del diritto ambientale.

Riferimenti e procedure

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

COM(2003) 624 def.

-

Codecisione COD/2003/246

Ultima modifica: 25.07.2007