Regolamentazione delle colture geneticamente modificate: i diritti degli Stati membri

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

La direttiva definisce:

L’etichettatura degli OGM e la consultazione pubblica vengono rese obbligatorie. La Commissione europea è tenuta a consultare i comitati scientifici competenti su qualsiasi questione riguardante la salute umana o l’ambiente.

Devono essere redatti registri con lo scopo di registrare le informazioni sulle modifiche genetiche degli OGM insieme alla loro localizzazione. Le norme sul funzionamento di questi registri sono stabilite nella decisione 2004/204/CE.

La Commissione deve pubblicare una relazione sull’esperienza degli OGM immessi sul mercato e una sintesi delle misure adottate dai paesi dell’Unione europea (UE) per attuare la presente direttiva ogni tre anni.

Se la presente direttiva consente ai paesi dell’UE di limitare o vietare l’emissione di OGM che costituiscono un rischio per la salute umana e l’ambiente, la direttiva (UE) 2015/412 la modifica, ampliando le motivazioni per cui i paesi dell’UE possono vietare o limitare gli OGM autorizzati o in corso di autorizzazione a livello dell’UE. Le motivazioni che possono essere utilizzate dagli Stati membri comprendono l’assetto territoriale urbano e rurale, la destinazione dei suoli, gli impatti socio-economici, la coesistenza* e l’ordine pubblico.

La direttiva di modifica stabilisce inoltre l’insieme delle scadenze e delle responsabilità che governano le decisioni prese riguardo all’adeguamento dell’ambito geografico dell’autorizzazione, compreso il diritto alla non partecipazione sulla base delle nuove circostanze oggettive.

A partire dal 3 aprile 2017, gli Stati membri in cui vengono coltivati gli organismi OGM devono introdurre misure nelle aree di confine del loro territorio al fine di evitare possibili contaminazioni transfrontaliere verso i paesi UE vicini in cui la coltivazione di tali organismi OGM è vietata, ad eccezione dei casi in cui tali misure si rivelino non necessarie alla luce di particolari condizioni geografiche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 17 aprile 2001. I paesi dell’UE dovevano recepirle nelle proprie legislazioni nazionali entro il 17 ottobre 2002.

CONTESTO

Questa direttiva è soltanto uno dei vari elementi costitutivi del quadro normativo dell’UE per gli OGM. Gli altri componenti sono le direttive e i regolamenti (che si concentrano su temi quali il cibo geneticamente modificato o i movimenti transfrontalieri di OGM) volti a proteggere la salute umana e animale e l’ambiente, mettere in atto procedure armonizzate e garantire la tracciabilità degli OGM immessi sul mercato.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Emissione deliberata: nel contesto di tale normativa, qualsiasi introduzione intenzionale nell’ambiente di organismi geneticamente modificati senza misure specifiche di contenimento.
Organismi geneticamente modificati: utilizzando le tecniche della moderna biotecnologia chiamata ingegneria genetica, è possibile modificare il patrimonio genetico di cellule e organismi viventi. Ciò permette all’uomo di allevare piante e animali che, ad esempio, possono avere una resa superiore o resistere alle malattie.
Coesistenza: l’esistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche richiede regole che garantiscano che essere possano essere mantenute separate le une dalle altre durante la coltivazione, il raccolto, il trasporto, la ce la lavorazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2001/18/CE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 2004/204/CE della Commissione, del 23 febbraio 2004, che stabilisce disposizioni dettagliate per il funzionamento dei registri destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 18.10.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24). Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 11.12.2017