Inquinanti gassosi emessi dai trattori agricoli o forestali

Per ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai motori dei trattori agricoli o forestali, l'Unione europea fissa le norme delle emissioni consentite applicabili ai suddetti motori.

ATTO

Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio [Cfr. Atti modificatori ].

SINTESI

La presente direttiva stabilisce le misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai trattori agricoli o forestali. Si propone anche di ridurre il livello delle emissioni inquinanti garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.

Veicoli interessati

La presente direttiva riguarda le prescrizioni per le emissioni dei trattori agricoli e forestali . Tali prescrizioni vertono in particolare sulla definizione delle procedure di omologazione in relazione al tipo di motori destinati ai trattori, nonché sulla definizione delle procedure di omologazione in relazione al tipo di veicolo dal punto di vista delle emissioni inquinanti.

Obblighi da rispettare

Il costruttore del veicolo deve presentare una domanda di omologazione per tipo per quanto riguarda le emissioni inquinanti. Deve fornire determinate informazioni sul veicolo, ad esempio il tipo di motore.

Il costruttore deve inoltre conformarsi a determinate prescrizione relativa alle prove, alla marcatura del motore o alla conformità della produzione.

I motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente, al momento dell’immissione sul mercato.

Regime di flessibilità

È possibile immettere sul mercato un numero limitato di trattori, purché siano dotati di motori omologati conformemente ai requisiti relativi ai limiti di emissione della fase immediatamente precedente a quella applicabile.

Il numero di tali trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non deve superare il 40 % del numero annuale di trattori immessi sul mercato dal costruttore.

Valori limite

La direttiva conserva le medesime prescrizioni di prove adottate per le macchine mobili non stradali nonché i valori limite corrispondenti per i livelli di emissioni.

Parallelamente, si inserisce nel contesto della procedura di omologazione per tipi di trattori agricoli o forestali adottata con la direttiva 2003/37/CE.

Differenziando quattro agenti chimici inquinanti, vale a dire il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi incombusti (HC), gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato (PT), la direttiva integra la direttiva 77/537/CEE relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori.

La presente direttiva è abrogata dal regolamento (UE) n. 167/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2016.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2000/25/CE

12.7.2000

31.12.2000

GU L 173 del 12.7.2000

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2005/13/CE

21.3.2005

31.12.2005

GU L 55 del 1.3.2005

Direttiva 2006/96/CE

1.1.2007

-

GU L 363 del 20.12.2006

Direttiva 2011/72/UE

13.10.2011

24.9.2011

GU L 246 del 23.9.2011

Direttiva 2011/87/UE

8.12.2011

9.12.2012

GU L 301 del 18.11.2011

Direttiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

GU L 158 del 10.6.2013

Direttiva 2014/43/UE

9.4.2014

1.1.2015

GU L 82 del 20.3.2014

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2011/87/UE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultima modifica: 02.07.2014