Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

 

SINTESI DI:

Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema di scambio per le quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

L’attuale (quarta) fase del sistema ETS è in vigore dal 2021 al 2030. Per questo periodo, l’Unione ha stabilito un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 62 % rispetto ai livelli del 2005.

Il sistema si applica a:

Un nuovo ETS separato e autonomo è stato istituito per comprendere edifici, trasporti stradali e combustibili per altri settori che corrispondono alle attività industriali non coperte dal sistema di scambio delle quote di emissioni esistente.

Quote

Settore dell’aviazione

Sistema di scambio di quote di emissione separato per edifici, trasporti stradali e settori aggiuntivi

Per incentivare la riduzione delle emissioni nei settori del trasporto su strada e dell’edilizia, che non erano interessati dall’ETS esistente, i colegislatori hanno concordato di stabilire, a partire dal 2027, un ETS separato ma parallelo per le emissioni provenienti dalla combustione di carburanti nei settori interessati. A differenza dell’ETS esistente, l’ETS2 impone il punto di regolamentazione a monte, vale a dire ai soggetti tenuti al pagamento delle accise sull’energia (come i depositi fiscali e i fornitori di carburante) e non sui consumatori finali di carburanti. Gli enti regolamentati che rientrano nell’ETS2 devono restituire le quote per le proprie emissioni verificate corrispondenti alle quantità di combustibili che hanno immesso in consumo. Sebbene la restituzione delle quote nell’ambito dell’ETS2 inizierà solo nel 2028 per le emissioni del 2027, il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni inizieranno dal 1o gennaio 2025. Le quote dell’ETS2 non saranno combinabili con le quote scambiate nell’ETS esistente e saranno immesse sul mercato solo mediante vendita all’asta (nessuna assegnazione gratuita). Il numero totale di quote rilasciate nell’ETS2 sarà ridotto annualmente del 5,10 % all’inizio del sistema e del 5,38 % a partire dal 2028.

Meccanismi di finanziamento a basse emissioni di carbonio

Ruolo degli Stati membri

Gli Stati membri sono responsabili dei seguenti compiti:

La Commissione:

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati presenta annualmente una valutazione del funzionamento dei mercati del carbonio dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Principio del sistema di limitazione e scambio. Il sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione funziona secondo questo principio. È fissato un tetto, o un limite, in base alla quantità totale di determinati gas ad effetto serra che possono essere emessi da fabbriche, centrali elettriche e altri impianti nel sistema. Il tetto viene ridotto nel corso del tempo in modo che le emissioni totali diminuiscano. Il sistema consente lo scambio di quote di emissione affinché le emissioni totali degli impianti e degli operatori di aeromobili rientrino nel limite e sia possibile adottare le misure più vantaggiose per ridurre le emissioni.
Emissioni di carbonio. Le emissioni di carbonio si riferiscono alla situazione che può verificarsi se, a causa dei costi legati alle politiche climatiche, le imprese devono trasferire la produzione in altri paesi con limiti di emissione più elevati. Ciò potrebbe portare a un aumento delle loro emissioni totali. Il rischio di emissioni di carbonio può essere più elevato in alcune industrie ad alta intensità energetica.
Principio chi inquina paga. Tale principio impone a chi inquina di sostenere i costi dell’inquinamento provocato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Le modifiche successive alla direttiva 2003/87/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Decisione (UE) 2020/954 del Consiglio, del 25 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal 1o gennaio 2021 e dell’opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023 (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 14).

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.09.2023