Condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

Talune disposizioni concernenti le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas completano le disposizioni della direttiva 2003/55/CE e contribuiscono alla realizzazione del mercato interno del gas. L'accesso effettivo e non discriminatorio alle reti di trasporto del gas da parte di terzi è una condizione essenziale per l'esistenza di un mercato interno del gas realmente competitivo nell'Unione europea (UE).

ATTO

Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

SINTESI

Talune disposizioni concernenti le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas completano le disposizioni della direttiva 2003/55/CE e contribuiscono alla realizzazione del mercato interno del gas.

L'apertura completa dei mercati nazionali del gas, prevista dalla direttiva 2003/55/CE, ha consentito la realizzazione di un mercato interno del gas realmente competitivo nell'Unione europea (UE). In pratica, dal 1° luglio 2004 i clienti industriali e dal 1° luglio 2007 i privati possono scegliere liberamente il proprio fornitore di gas.

L'accesso reale e non discriminatorio alle reti di trasporto del gas da parte di terzi è una condizione fondamentale per la reale esistenza del mercato interno del gas. Con l'obiettivo di garantire un livello minimo di armonizzazione, il regolamento (CE) n. 1775/2005 ne precisa come segue i principi di base.

I gestori delle reti di trasporto del gas sono tenuti a offrire i propri servizi a tutti gli utilizzatori su base non discriminatoria. Devono dunque proporre lo stesso servizio ai vari utilizzatori a condizioni contrattuali identiche (natura, durata, ecc.). Il gestore può scegliere di concludere contratti di trasporto armonizzati oppure di fissare un codice di rete comune.

Ciò non implica, peraltro, che gli altri gestori delle reti di trasporto siano tenuti a proporre condizioni contrattuali identiche, fatta eccezione per le esigenze contrattuali minime.

Il gestore della rete mette a disposizione degli utilizzatori la capacità tecnica della rete nel suo insieme, tenendo conto dell'integrità del sistema e della gestione efficace della rete. Le capacità vengono attribuite sulla base di meccanismi non discriminatori e trasparenti.

Varie regole, a livello sia tecnico che commerciale, garantiscono il bilanciamento della rete e quindi il suo buon funzionamento.

Così, in caso di congestione contrattuale, vale a dire quando il livello della domanda di capacità fissa (capacità di trasporto di cui il gestore ha garantito per contratto il carattere "non interrompibile") supera la capacità tecnica della rete, il gestore può proporre, a breve termine, la capacità non utilizzata da determinati utilizzatori ad altri clienti.

Dal canto loro, gli utilizzatori hanno la facoltà di scambiare liberamente i propri diritti a capacità rivendendo o subaffittando la capacità inutilizzata. Tali scambi costituiscono un elemento essenziale per lo sviluppo di un mercato interno competitivo e la creazione di liquidità sul mercato.

Il gestore della rete di trasporto fissa regole di bilanciamento tecniche eque e trasparenti. Al fine di garantire la continuità della fornitura di gas, deve garantire che la pressione della rete sia mantenuta costantemente a un determinato livello, che dipende dall'equilibrio fra l'ingresso e l'uscita di gas nella rete. Trasmette le informazioni utili sulla situazione del bilanciamento agli utilizzatori, che adottano le misure correttive necessarie.

Le tariffe fissate dai gestori delle reti sono trasparenti e non discriminatorie. Riflettono i costi reali da essi sostenuti.

I prezzi tengono conto non solo del mantenimento dell'integrità del sistema (garanzia di trasporto del gas da un punto di vista tecnico, in particolare per quanto concerne la pressione e la qualità) ma anche del suo miglioramento (incentivi agli investimenti e alla costruzione di nuove infrastrutture).

Per beneficiare di un accesso effettivo alla rete, gli utilizzatori devono disporre delle informazioni opportune, in particolare sui servizi offerti dal gestore e più in particolare la metodologia delle tariffe, nonché sulla capacità tecnica e la capacità disponibile. Gli utilizzatori possono così sfruttare le varie possibilità commerciali offerte dal mercato interno. I gestori delle reti pubblicano tali informazioni nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali.

Contesto

Il forum sulla regolamentazione del gas, o "Forum di Madrid" (EN), ambito di discussione per l'attuazione concreta della normativa europea relativa al mercato del gas naturale, ha consentito di definire gli orientamenti relativi alle condizioni di accesso al mercato. L'esperienza acquisita attraverso l'attuazione ha rivelato l'utilità di trasformare tali orientamenti in norme giuridicamente vincolanti.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1775/2005

23.11.2005

-

GU L 289 del 3.11.2005

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale [COM(2007) 532 definitivo - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale].

Per completare l'apertura alla concorrenza dei mercati europei dell'energia e la realizzazione del mercato interno dell'energia, viene proposto un terzo e ultimo pacchetto legislativo.

Il mercato interno dell'energia presenta in effetti delle anomalie che le norme attuali non consentono di correggere efficacemente, come rilevato dalla Commissione nella sua indagine settoriale. Le proposte contenute nel terzo pacchetto legislativo si iscrivono nella strategia di comunicazione sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità. Le principali proposte di modifica del regolamento (CE) n. 1775/2005 riguardano i seguenti aspetti:

La Commissione propone cinque progetti volti a modificare le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE che riguardano rispettivamente il mercato dell'elettricità e il mercato del gas, e i regolamenti (CE) n. 1228/2003 e 1775/2005 che riguardano rispettivamente l'accesso alle reti di energia elettrica (es de en fr) e l'accesso alle reti di gas, nonché a creare un'agenzia di cooperazione fra i regolatori dell'energia.

Procedura di codecisione (COD/2007/0196)

Decisione 2003/796/CE della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità [Gazzetta ufficiale L 296 del 14.11.2003].

Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE [Gazzetta ufficiale L 176 del 15.7.2003].

Ultima modifica: 19.02.2008