Trattato che istituisce la Comunità dell'energia

Il trattato che istituisce la Comunità dell'energia crea un mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale che raggruppa i 28 Stati membri dell'Unione europea (UE) e i 6 Stati e territori europei dei Balcani.

ATTO

Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia.

SINTESI

Il trattato che istituisce la Comunità dell'energia crea un mercato integrato dell'energia (elettricità e gas) tra l’UE e le parti contraenti.

Sono membri della Comunità dell'energia l’UE, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Serbia e la Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kosovo, in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Peraltro, uno o più paesi membri dell'UE possono partecipare alla Comunità dell'energia su richiesta del Consiglio ministeriale. Paesi terzi possono essere accettati come osservatori.

Il trattato si applica ai territori dei paesi e al Kosovo.

Il trattato è entrato in vigore il 1o luglio 2006 ed è stato concluso per una durata di dieci anni. La sua applicazione è stata prorogata per un ulteriore periodo di dieci anni da una decisione adottata all'unanimità dal Consiglio ministeriale, in data 24 ottobre 2013.

Compiti della Comunità dell'energia

La Comunità dell'energia ha i seguenti obiettivi:

Attività della Comunità dell'energia

Un aspetto importante delle attività della Comunità dell'energia riguarda l'attuazione di una parte della legislazione comunitaria - o acquis comunitario - nell'insieme degli Stati parti contraenti del trattato in materia di energia, ambiente, concorrenza ed energie rinnovabili, come pure del rispetto di talune norme europee di portata generale relative a sistemi tecnici, ad esempio in materia di trasporti o raccordi transfrontalieri.

Il trattato stabilisce peraltro un meccanismo per il funzionamento dei mercati regionali dell'energia che copre il territorio delle parti del trattato e degli Stati membri dell'UE interessati. Tale meccanismo prevede una serie di misure relative al trasporto dell'energia di rete a lunga distanza, alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla fornitura di energia alle popolazioni, all'armonizzazione, alla promozione delle fonti di energia rinnovabile e dell'efficienza energetica come pure in caso di crisi improvvisa dell'energia di rete sul territorio di un membro della Comunità dell'energia.

Il trattato, inoltre, crea un mercato dell'energia senza frontiere interne tra le parti, all'interno del quale sono vietate tra le stesse parti tutte le misure quali i dazi doganali, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione di energia e tutte le misure aventi effetti equivalenti (salvo eccezioni quali: ordine e sicurezza pubblici, protezione della salute delle persone e degli animali, tutela dei vegetali, protezione della proprietà industriale o commerciale). Il trattato disciplina inoltre le relazioni con i paesi terzi e l'assistenza reciproca in caso di interruzione delle forniture.

La Commissione svolge un ruolo di coordinatore di tali attività.

Istituzioni e iter decisionale

Il Consiglio ministeriale, che consta di un membro per ciascuna parte contraente del trattato, stabilisce gli orientamenti politici generali, adotta le misure atte a conseguire gli obiettivi del trattato e gli atti procedurali, come l'assegnazione di compiti, competenze o obblighi. La presidenza è esercitata a turno da ciascuna parte per un periodo di sei mesi ed è coadiuvata da un rappresentante dell’UE e da un rappresentante della futura presidenza. Il Consiglio ministeriale presenta ogni anno una relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti delle parti contraenti.

Il Gruppo permanente ad alto livello ha in particolare il compito di preparare i lavori del Consiglio ministeriale. Esso è composto da un rappresentante per parte contraente.

Il comitato di regolamentazione ha il compito di consigliare le altre istituzioni e di formulare raccomandazioni in caso di contrasti a livello transfrontaliero. Esso è composto da un rappresentante del regolatore per l'energia di ciascuna parte contraente, dall’UE rappresentata dalla Commissione europea, assistita da un regolatore di ciascuno Stato membro partecipante e da un rappresentante del Gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas (ERGEG).

La Comunità dell'energia è consigliata inoltre da due forum, composti da rappresentanti di tutti le parti interessate.

Il segretariato permanente, che ha sede a Vienna, fornisce, tra l'altro, un supporto amministrativo alle altre istituzioni della Comunità dell'energia e verifica che le parti adempiano correttamente ai loro obblighi.

La Comunità dell'energia adotta decisioni (vincolanti) e raccomandazioni (non vincolanti). Tali misure sono adottate, a seconda dei casi, su proposta della Commissione europea (applicazione dell'acquis comunitario) o su proposta di una parte contraente del trattato (altre attività) e sono adottate a maggioranza semplice (applicazione dell'acquis comunitario), a maggioranza di due terzi (meccanismo di funzionamento dei mercati) o all'unanimità (mercato interno dell'energia).

In caso di violazioni gravi e persistenti di una parte in relazione ai suoi obblighi, il Consiglio ministeriale può, con decisione adottata all'unanimità, sospendere determinati diritti conferiti a tale parte in virtù del trattato.

Per informazioni aggiuntive si può consultare il sito di riferimento qui riportato:

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2006/500/CE

29.5.2006

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GU L 198 del 20.7.2006

Ultima modifica: 22.09.2014