Mercato interno dell'energia elettrica (fino a marzo 2011)

Rispondendo all’invito del Consiglio europeo di Lisbona, la direttiva propone una serie di misure per l’apertura completa del mercato dell’elettricità a vantaggio del consumatore europeo. La direttiva mira al rafforzamento delle condizioni favorevoli ad una concorrenza reale ed equa e alla realizzazione di un autentico mercato unico. Essa impone agli Stati membri di prendere le disposizioni necessarie per realizzare obiettivi ben precisi come la protezione dei consumatori vulnerabili, la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e la coesione economica e sociale.

ATTO

Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

SINTESI

La direttiva stabilisce norme comuni relative alla produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Essa definisce le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili per quanto riguarda i bandi di gara e le autorizzazioni, nonché l'esercizio delle reti.

Obblighi di servizio pubblico e protezione dei consumatori

Le imprese del settore dell'energia elettrica devono essere gestite in base a principi commerciali senza discriminazioni per quanto concerne diritti e obblighi. L’obiettivo è la creazione di un mercato dell’elettricità concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Gli Stati membri devono:

Indizione di gare per nuove capacità

Gli Stati membri assicurano la possibilità di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica o di gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati.

La procedura di gara d’appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica o di gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte

Designazione dei gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione

Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di sistemi di trasmissione e/o di distribuzione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione.

Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

I compiti dei gestori del sistema di distribuzione sono:

I criteri minimi da applicare per garantire l’indipendenza dei gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione sono:

Separazione della contabilità

Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza.

Relazioni

Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore della direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l’applicazione della direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sul suo stato di attuazione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/54/CE

4.8.2003

1.7.2004

GU L 176 del 15.7.2003

DEROGHE ALL’ATTO

Decisione 2004/920/CE [Gazzetta ufficiale L 389 del 30.12.2004].

La presente deroga si applica al rinnovamento, al potenziamento e all’espansione della capacità esistente delle nove isole dell’arcipelago delle Azzorre (Portogallo).

Direttiva 2004/85/CE [Gazzetta ufficiale L 270 del 29.9.2006].

La presente deroga si applica all’articolo 21.1 per l’Estonia.

Decisione 2006/375/CE [Gazzetta ufficiale L 142 del 30.5.2006].

La presente deroga si applica al rinnovamento, al potenziamento e all’espansione della capacità esistente delle isole dell’arcipelago di Madera (Portogallo).

Decisione 2006/653/CE [Gazzetta ufficiale L 270 del 29.9.2006].

La presente deroga si applica all’articolo 21.1 per la Repubblica di Cipro.

Decisione 2006/859/CE [Gazzetta ufficiale L 332 del 30.11.2006].

La presente deroga si applica all’articolo 20.1 e all’articolo 21.1 per Malta.

Direttiva 2008/3/CE [Gazzetta ufficiale L 17 del 22.1.2008].

La presente deroga si applica all’articolo 21.1 per l’Estonia.

ATTI CONNESSI

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 211 del 14.8.2009].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell’11 marzo 2009, dal titolo «Relazione sui progressi nell’istituzione di un mercato interno del gas e dell’elettricità» [COM(2009) 115 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione esamina i progressi nel recepimento del secondo pacchetto di misure riguardante il mercato interno dell’energia. Sforzi notevoli sono stati profusi al fine di creare una concorrenza reale, in particolare nel quadro delle iniziative regionali. Inoltre, gli Stati membri si sforzano di conformarsi al regolamento sull’elettricità e agli orientamenti per la gestione della congestione.

Si assiste inoltre ad un aumento dei volumi scambiati sul mercato spot dell’energia, nonché ad una crescente attività degli operatori nelle borse dell'energia. Ciononostante, i prezzi dell'elettricità (per i clienti domestici) sono variati in misura considerevole nel primo semestre del 2008, rivelando così un’insufficiente integrazione del mercato.

Il mercato interno dell’elettricità è ancora troppo frammentato. Per rimediare a questa situazione, occorre agire in via prioritaria sull’integrazione dei mercati e sullo sviluppo delle infrastrutture e degli scambi transfrontalieri. Infine, è fortemente auspicabile l’abbandono della regolamentazione dei prezzi che ostacola la concorrenza e disincentiva l’ingresso di nuovi potenziali fornitori sul mercato.

Decisione 2003/796/CE della Commissione, dell’11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità [Gazzetta ufficiale L 296 del 14.11.2003].

Ultima modifica: 10.11.2010