Immunità dalle ammende e riduzione del loro importo: trattamento favorevole nei casi di cartelli

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?

PUNTI CHIAVE

Immunità dalle ammende

Riduzione dell’importo delle ammende

Condizioni per qualificarsi ai fini dell’immunità dalle ammende e della riduzione del loro importo

Dichiarazioni ufficiali*

La comunicazione della Commissione sull’immunità dalle ammende istituisce una procedura per proteggere le dichiarazioni ufficiali dalla divulgazione in procedimenti di azioni civili di risarcimento danni.

Programma di clemenza della Rete europea della concorrenza (REC)

DA QUANDO SI APPLICA LA COMUNICAZIONE?

Viene applicata a partire dall’8 dicembre 2006.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Cartello: un gruppo di imprese simili ma indipendenti che si accordano per fissare i prezzi, limitare la produzione o ripartire fra loro mercati o clienti.
Valore probatorio: un elemento di prova in grado di rendere più o meno veritiero un punto controverso rilevante.
Dichiarazioni ufficiali: una presentazione volontaria da parte o per conto di un’impresa alla Commissione delle conoscenze dell’impresa in merito a un cartello e del suo ruolo nello stesso, preparata appositamente per essere presentata ai sensi di questa comunicazione. Ogni dichiarazione presentata alla Commissione ai sensi di questa comunicazione entra a fare parte del fascicolo istruttorio della Commissione e può quindi essere utilizzata come prova.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).

Comunicazione della Commissione — Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 256 del 5.8.2015, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag 2).

Ultimo aggiornamento: 20.05.2020