Orientamenti per il calcolo delle ammende

 

SINTESI DI:

Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (CE) n. 1/2003 (si veda la sintesi), basato sull’articolo 103 del TFUE (ex articolo 83), conferisce alla Commissione il potere di applicare le regole di concorrenza e di sanzionare le imprese per le infrazioni. Gli orientamenti, che sostituiscono gli orientamenti precedenti adottati nel 1998, impongono ammende più severe alle imprese che violano le regole dell’UE che vietano i cartelli e altre pratiche commerciali restrittive.

L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 indica che le ammende verranno definite tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione. L’ammenda massima per ogni impresa non deve superare il 10 % del suo fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente.

Per conseguire gli obiettivi nell’infliggere ammende sufficientemente elevate sia per sanzionare le imprese in causa che per dissuadere altre imprese dall’assumere comportamenti che violano le regole di concorrenza, la Commissione tiene conto di taluni fattori quali:

Metodologia in due fasi

La Commissione:

Importo di base dell’ammenda

Adeguamenti dell’importo di base dell’ammenda

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

Si applicano dal 1o settembre 2006.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Impresa: qualsiasi entità impegnata in un’attività economica — un’attività che consiste nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato — indipendentemente dal suo status giuridico e dal modo in cui è finanziata, è considerata un’impresa.
Cartello: un gruppo di imprese simili ma indipendenti che si accordano per fissare i prezzi, limitare la produzione o ripartire fra loro mercati o clienti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2).

DOCUMENTI COLLEGATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 103 (ex articolo 83 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 29.05.2020