Orientamenti informali nei confronti delle imprese

La Commissione avvia un dialogo con le imprese. In particolare, è pronta a fornire loro orientamento informale quando nuove questioni giuridiche rendono difficile per le imprese valutare i loro accordi o la loro condotta secondo le norme sulla concorrenza dell’Unione europea (UE). Le lettere di orientamento saranno riservate ai casi in cui emergerà una questione realmente nuova relativa agli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)) e subordinatamente alle priorità della Commissione in materia di applicazione.

ATTO

Comunicazione della Commissione sull’orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 81 e 82 del trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento) [Gazzetta ufficiale n. C 101, 27.4.2004].

SINTESI

Le imprese sono generalmente in grado di valutare la legittimità delle loro azioni così da poter decidere con cognizione di causa se concludere un accordo o adottare una determinata pratica e in quale forma. Esse conoscono i fatti da vicino e hanno a loro disposizione il quadro giuridico costituito dai regolamenti di esenzione per categoria, la giurisprudenza e la prassi decisionale, nonché dal vasto orientamento fornito dalle linee direttrici e comunicazioni della Commissione.

Nei casi che presentano questioni nuove o non risolte circa l'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea(TCE) è possibile che le singole imprese desiderino ottenere dalla Commissione un orientamento informale. La Commissione può fornire tali orientamenti su questioni nuove relative all'interpretazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE in una dichiarazione scritta (lettera di orientamento). La Commissione valuterà l'opportunità di trattare tale domanda in considerazione dei seguenti elementi:

La Commissione non prenderà in considerazione le questioni ipotetiche e non emetterà lettere di orientamento su accordi o pratiche:

Poiché non esiste un formulario, l’impresa dovrà inviare le questioni specifiche in merito alle quali si chiede orientamento, assieme ad una esposizione dettagliata dei motivi per cui le questioni sollevate nella richiesta sono nuove e fornire informazioni complete ed esaurienti su tutti i punti pertinenti e indicare infine l'identità di tutte le imprese interessate. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea DG Concorrenza B - 1049 Bruxelles, Belgio.

La Commissione applicherà alle informazioni fornite le regole sul segreto professionale, ma potrà comunicare alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri le informazioni ricevute e a sua volta ricevere informazioni da queste ultime. Potrà discutere il merito della richiesta con le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri prima di adottare una lettera di orientamento. Le lettere di orientamento saranno trattate e pubblicate sul sito web della Commissione (EN). Le lettere di orientamento non sono decisioni della Commissione e non vincolano le autorità garanti della concorrenza dei paesi dell’UE o le giurisdizioni competenti per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [Gazzetta ufficiale n. L 1 del 4.1.2003].

Ultima modifica: 21.02.2011