Accordi di trasferimento di tecnologia

Gli accordi di licenza che limitano la concorrenza sono vietati dalle norme di concorrenza dell’Unione europea (UE), nella fattispecie l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE)). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, tali accordi determinano taluni vantaggi che compensano gli effetti restrittivi sulla concorrenza. Le nuove disposizioni, costituite da un regolamento cosiddetto "di esenzione per categoria" e di linee direttive, creano una sfera di sicurezza per la maggioranza degli accordi di licenza.

ATTO

Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 concernente l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.

SINTESI

La normativa sulla proprietà intellettuale conferisce diritti esclusivi ai titolari di brevetti *, di diritti d'autore, di diritti esclusivi di utilizzare un disegno o modello, di marchi depositati e di altri diritti tutelati dalla legge. Il titolare di diritti di proprietà intellettuale * è abilitato a impedire qualunque uso non autorizzato della sua proprietà intellettuale e a sfruttarla concedendone l'utilizzazione su licenza a terzi. Gli accordi di trasferimento di tecnologia * vertono effettivamente sulla concessione di licenze di tecnologia.

Questi ultimi in generale determinano un miglioramento dell'efficienza economica e favoriscono la concorrenza nella misura in cui sono suscettibili di ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, di offrire maggiori incentivi alle imprese ad intraprendere nuove azioni di ricerca e sviluppo, di stimolare l'innovazione, di agevolare la diffusione delle tecnologie e di promuovere la concorrenza sui mercati di prodotti. È possibile, tuttavia, che gli accordi di licenza siano altresì utilizzati a fini anticoncorrenziali, ad esempio quando due concorrenti utilizzano un accordo di licenza per spartirsi il mercato o qualora un licenziatario importante escluda talune tecnologie concorrenti dal mercato.

Onde pervenire a un giusto equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il presente regolamento di esenzione per categoria crea una sfera di sicurezza per la maggior parte degli accordi di licenza. Le linee direttive specificano le modalità di applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE)) agli accordi che non rientrano nel campo di applicazione della sfera di sicurezza.

Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione delle nuove regole non copre soltanto le licenze di brevetto e di know­how *, ma si applica ormai anche ai diritti relativi ai disegni e ai modelli e alle licenze di diritti d'autore sul software. Qualora la Commissione non abbia il potere di adottare un regolamento di esenzione per categoria, ad esempio in caso di accordi di raggruppamento di brevetti o di rilascio di licenze di diritti d'autore in generale, le linee direttrici forniscono orientamenti chiari sulla futura politica in materia di applicazione delle regole. Il presente regolamento non concerne, tuttavia, gli accordi di licenze relativi al subappalto di attività di ricerca e sviluppo.

Condizioni d'applicazione

Onde determinare la soglia di sicurezza applicabile agli accordi di licenza, il presente regolamento opera una distinzione tra imprese concorrenti e non concorrenti, considerando come imprese concorrenti quelle che sono in concorrenza sul mercato delle tecnologie in causa e/o sul mercato dei prodotti rilevante.

Il regolamento stabilisce che sono esenti dalle restrizioni previste all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE) tutti gli accordi:

Tale esenzione è accordata a condizione che gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi. A tale riguardo il regolamento elenca tutta una serie di restrizioni fondamentali ed escluse (articoli 4 e 5) concernenti i casi che danno luogo a effetti concorrenziali gravi. In altri termini, quanto non è espressamente escluso dal regolamento di esenzione per categoria è esentato. In mancanza di restrizioni gravi le imprese, firmando accordi che non superano le soglie relative alle quote di mercato, possono ritenere che i loro accordi siano compatibili con il diritto europeo in materia di concorrenza.

La quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite realizzate sul mercato durante l'anno civile precedente. Qualora la quota di mercato inizialmente sia inferiore o uguale rispettivamente al 20 o al 30 %, ma in seguito superi tale soglia, l'esenzione continua ad applicarsi durante due anni civili consecutivi successivi all'anno nel corso del quale la soglia del 20 o del 30 % è stata superata per la prima volta.

Revoca dell'esenzione

Il regolamento (CE) n. 1/2003 autorizza le autorità competenti dei paesi dell’Unione europea (UE) a revocare il beneficio dell'esenzione per categoria agli accordi di trasferimento di tecnologia che danno luogo ad effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE (ex articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE) sul loro territorio o su una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto. I paesi dell’UE devono garantire che l'esercizio di tale potere di revoca non pregiudichi l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'interno del mercato comune.

La Commissione può altresì revocare il beneficio dell'esenzione di categoria previsto dal presente regolamento qualora:

Gli accordi già in vigore al 30 aprile 2004 che soddisfano le condizioni per l'esenzione previste dal regolamento (CE) n. 240/96 non sono vietati durante il periodo 1° maggio 2004-31 marzo 2006.

Contesto

Il regolamento (CE) n. 772/2004 si situa nel quadro del regolamento n. 19/65/CEE che consente alla Commissione, nel rispetto dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, di esentare taluni tipi di accordo, ed è volto a sostituire il regolamento (CE) n. 240/96 del 31 gennaio 1996, scaduto il 30 aprile 2004.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore – Data di scadenza

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 772/2004

1.5.2004 - 30.4.2014

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GU L 123 del 27.4.2004

ATTI CONNESSI

Comunicazione della Commissione - Linee direttive relative all'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia [Gazzetta ufficiale C 101 del 27.4.2004].

Tali linee direttive hanno l'obiettivo di fornire orientamenti in merito all'applicazione del regolamento di esenzione per categoria nonché all'applicazione dell'articolo 101 TFUE (ex articolo 81 del trattato CE) agli accordi di trasferimento di tecnologia che non rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento. Ad esempio, per gli accordi di raggruppamento di brevetti o la concessione di licenze di diritti d'autore in generale, le linee direttive forniscono orientamenti chiari sulla futura politica in materia di applicazione delle regole. Il regolamento di esenzione per categoria e le linee direttive non ostano ad un'eventuale applicazione parallela dell'articolo 102 TFUE (ex articolo 82 del trattato CE) agli accordi di licenza. I criteri esposti nelle presenti linee direttive devono essere applicati in funzione delle circostanze che caratterizzano ciascun caso, il che esclude qualunque applicazione meccanica. La Commissione osserverà le modalità di applicazione del regolamento e delle linee direttive nel quadro del nuovo sistema di applicazione istituito con il regolamento (CE) n. 1/2003 onde verificare se sia opportuno apportare eventuali modifiche.

Ultima modifica: 22.02.2011