Controllo delle concentrazioni tra imprese

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio — Controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento sulle concentrazioni)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento si applica a ogni concentrazione di dimensione comunitaria*.

Procedura di notifica

Avvio del procedimento: la Commissione

Dal momento in cui riceve una notifica, la Commissione deve decidere se:

Anzitutto essa constata, mediante decisione, se la concentrazione:

In linea di principio, una concentrazione di dimensione comunitaria non può essere realizzata prima di essere notificata e neppure nelle tre settimane successive alla notifica. Se, tuttavia, una concentrazione è già stata realizzata e dichiarata incompatibile con il mercato comune, la Commissione può imporre alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione o di ripristinare la situazione precedente alla realizzazione della concentrazione.

La Commissione può inoltre adottare misure provvisorie qualora constati che una concentrazione notificata, anche se rientra nel campo del presente regolamento, non suscita seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune o quando una semplice modifica sarebbe sufficiente a rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Per assicurare il rispetto del presente regolamento, la Commissione ha il potere di infliggere:

La Commissione deve consultare un comitato consultivo composto dai rappresentanti delle autorità dei paesi dell’UE prima di ogni decisione riguardante la compatibilità oppure l’incompatibilità, la fissazione delle sanzioni o delle penalità di mora. La Corte di giustizia dell’Unione europea può annullare, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

Procedura di rinvio: la Commissione e le autorità competenti dei paesi dell’UE

Mentre in precedenza l’individuazione dei casi di concentrazione aventi un effetto transfrontaliero era assicurata dall’applicazione del criterio del fatturato e del criterio «3 +» (competenza esclusiva dell’UE qualora almeno tre paesi dell’UE formulino una richiesta di rinvio), il regolamento (CE) n. 139/2004 introduce un terzo criterio per il rinvio alle autorità competenti dei paesi dell’UE.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal sabato 1 maggio 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Concentrazione: si è in presenza di una «concentrazione» quando un cambiamento del controllo destinato a perdurare è determinato dalla:

Le operazioni multiple di concentrazione, reciprocamente subordinate o strettamente legate, sono considerate una concentrazione unica.

Concentrazione di dimensione comunitaria: una concentrazione ha una «dimensione comunitaria» se:

Anche se le soglie sopra riportate non sono raggiunte, si tratta di una concentrazione di dimensione comunitaria nel caso in cui:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. (GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5).

Rettifica della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 11 del 15.1.2014, pag. 6).

Ultimo aggiornamento: 08.01.2019