Attuazione delle regole di concorrenza dell’Unione europea: applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE

Nell’interesse dei consumatori e delle imprese, l’Unione europea (UE) prevede norme che vietano i cartelli che fissano prezzi o si spartiscono i mercati tra concorrenti. L’UE cerca inoltre di evitare che le imprese abusino della loro posizione dominante in un mercato, ad esempio praticando prezzi sleali o limitando la produzione.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

SINTESI

Nell’interesse dei consumatori e delle imprese, l’Unione europea (UE) prevede norme che vietano i cartelli che fissano prezzi o si spartiscono i mercati tra concorrenti. L’UE cerca inoltre di evitare che le imprese abusino della loro posizione dominante in un mercato, ad esempio praticando prezzi sleali o limitando la produzione.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Implementa le regole europee sulla concorrenza come previste dall’articolo 101 (pratiche concordate che limitano la concorrenza) e dell’articolo 102 (abuso di posizione dominante) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) [ex articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE)]. In particolare, introduce norme che modificano gli aspetti attuativi della politica sulla concorrenza dell’Unione europea.

Permette l’applicazione decentrata delle regole di concorrenza precedentemente applicate dalla Commissione europea, da parte delle autorità garanti della concorrenza dei paesi dell’UE. Rafforza pertanto il ruolo delle autorità e delle giurisdizioni nazionali antitrust nell’attuazione della normativa UE sulla concorrenza. Ciò permette alla Commissione di concentrare le proprie risorse sul rispetto delle violazioni più gravi della concorrenza con una dimensione transfrontaliera.

PUNTI CHIAVE

Articolo 101 (TFUE) - Procedure in materia di antitrust

L’indagine relativa ad accordi anticoncorrenziali (ad esempio cartelli) deve partire da:

una denuncia (ad esempio da un concorrente);

un’iniziativa dell’autorità garante della concorrenza (autorità nazionale o Commissione europea);

una domanda nell’ambito di un programma di clemenza (in cui un partecipante ad un cartello può evitare un’ammenda o può vedersela ridotta qualora fornisca informazioni sul cartello).

Se la Commissione europea avvia un’indagine, ha poteri di ampia portata. Questi includono il diritto di richiedere informazioni alle imprese, ma anche di entrare nei loro locali, sequestrare i loro registri e interrogare i suoi rappresentanti.

Se, sulla base delle sue indagini iniziali, la Commissione decide di portare avanti un’indagine approfondita, si stabilisce una comunicazione degli addebiti che invia alle aziende in questione.

Le imprese indagate possono accedere alla documentazione della Commissione e rispondere alla comunicazione degli addebiti. Possono anche richiedere un’audizione. Se, dopo questa fase, la Commissione è ancora convinta che vi sia un’infrazione, può essere emessa una decisione di infrazione che può comprendere l’imposizione di ammende alle parti.

La Commissione può decidere di adottare invece una decisione concernente gli impegni dove non è comminata alcuna ammenda. In tal caso le parti si impegnano ad affrontare i problemi di concorrenza sollevati dalla Commissione, normalmente per un determinato periodo. In caso di violazione di questo impegno, possono essere multate.

Le parti possono impugnare le decisioni della Commissione dinnanzi al Tribunale.

Ai sensi della direttiva 2014/104/UE, le vittime di cartelli o di violazioni della concorrenza possono essere risarcite per i danni.

Articolo 102 (TFUE) - Procedure per abuso di posizione dominante

Un’autorità nazionale garante della concorrenza o la Commissione può avviare indagini di propria iniziativa o in seguito ad una denuncia.

Il primo passo fondamentale in questi casi è quello di valutare se l’impresa in questione è «dominante». Si tratta di definire il suo mercato sia in termini di prodotti che dell’area geografica in cui sono venduti. Come regola generale, se la quota di mercato è inferiore al 40 %, è improbabile che possa essere dominante.

Sono presi in considerazione anche altri fattori, ad esempio se esistono barriere che impediscono a nuovi operatori di entrare nel mercato, o il grado in cui l’impresa indagata è coinvolta in vari livelli della catena di fornitura (nota come «integrazione verticale»).

Il passo successivo è quello di scoprire se questa posizione dominante è stata abusata a causa di pratiche di prezzi predatori (prezzi che minano i concorrenti), insistendo sul fatto che l’impresa è il fornitore esclusivo ecc.

Le autorità garanti della concorrenza hanno gli stessi poteri di indagine, come per le procedure di cui all’articolo 101. Aspetti come i diritti di difendersi, il sistema di comunicazione degli addebiti, le decisioni concernenti gli impegni, le ammende e i risarcimenti sono identici.

In ultimo, una rete europea della concorrenza composta dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalla Commissione permette a tutti di scambiarsi informazioni, comprese le informazioni riservate, per aiutare le parti a far rispettare le violazioni delle regole di concorrenza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 24 gennaio 2003.

Per maggiori informazioni, consultare le pagine relative all’antitrust sul sito internet della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 1/2003

24.1.2003

-

GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1-25

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 411/2004

9.3.2004

-

GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1-2

Regolamento (CE) n. 1419/2006

18.10.2006

1

GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1-3

Regolamento (CE) n. 169/2009

25.3.2009

-

GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1-5

Regolamento (CE) n. 246/2009

14.4.2009

-

GU L 79 del 25.3.2009, pag. 1-4

Regolamento (CE) n. 487/2009

1.7.2009

-

GU L 148 dell'11.6.2009, pag. 1-4

Successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata è a solo scopo di riferimento.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18-24). Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (Gazzetta ufficiale L 349 del 5.12.2014, pag. 1-19).

Ultima modifica: 31.07.2015