Aiuti di Stato all'occupazione

Gli aiuti di Stato alla creazione di posti di lavoro e gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sono esonerati dall'obbligo di notificazione.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il presente regolamento si applica a due categorie di aiuti all'occupazione, vale a dire gli aiuti alla creazione di posti di lavoro e gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili. Gli altri tipi di aiuto all'occupazione non sono vietati purché siano preventivamente notificati alla Commissione.

In conformità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli aiuti esentati dal presente regolamento devono avere per oggetto e per effetto di promuovere l'occupazione, nella misura in cui non incidono sugli scambi tra Stati membri. Non rientrano tuttavia nel campo di applicazione del regolamento gli aiuti all'esportazione.

Gli aiuti accordati ad un'impresa individualmente così come gli aiuti che non comportano un incremento effettivo del numero di dipendenti (ad esempio gli aiuti volti alla conversione dei contratti di lavoro temporanei in contratti di durata indeterminata), restano sottoposti all'obbligo di notificazione preliminare. Le imprese che beneficiano di aiuti per la ristrutturazione ed il salvataggio restano soggette alle disposizioni della specifica disciplina comunitaria.

Il presente regolamento trova applicazione a tutti i settori ad eccezione dell'industria carboniera (regolamento n. 1407/2002 del Consiglio), o della costruzione navale (regolamento n. 1540/98 del Consiglio) , e dei trasporti, che restano soggetti alle specifiche disposizioni di riferimento.

Creazione di posti di lavoro

Per quanto riguarda gli aiuti all'occupazione destinati alla creazione di posti di lavoro, il presente regolamento stabilisce i seguenti massimali:

La concessione dell'aiuto prevede una durata massima di due anni a condizione che i posti di lavoro creati:

Per ottenere questo tipo d'aiuto, il beneficiario deve presentare la domanda ad uno Stato membro.

Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Il presente regolamento dà definizioni di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore disabile" di portata sufficientemente ampia da includere nella prima, ad esempio, qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica, migrante, o disoccupato e, nella seconda, qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Per quanto riguarda gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili, gli Stati membri potranno accordare alle imprese un aiuto che può raggiungere il 50 % (per le persone svantaggiate) ed il 60 % (per le persone disabili) dei costi salariali e dei contributi sociali obbligatori su un periodo di un anno. Possono inoltre essere concessi aiuti intesi a compensare la minore produttività dovuta agli handicap del lavoratore ed i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da questi lavoratori.

Cumulo

I massimali di aiuto di cui al presente regolamento si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno all'occupazione o all'assunzione sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità. Per contro, solo gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o con altre misure di sostegno comunitario, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto lorda superiore al 100 % dei costi salariali.

Trasparenza e controllo

Per garantire un controllo adeguato ed una trasparenza sufficiente, la Commissione chiede agli Stati membri:

Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il regolamento (CE) n° 2204/2002, la cui scadenza era prevista il 31 dicembre 2006, è stato prorogato, una prima volta, fino al 31 dicembre 2007 dal regolamento (CE) n° 1040/2006 e, una seconda volta, fino al 30 giugno 2008 dal regolamento (CE) n° 1976/2006.

Contesto

Nell'ambito del regolamento n. 994/98 che ha permesso alla Commissione europea di esentare alcune categorie di aiuti di Stato, il presente regolamento intende esentare gli aiuti alla creazione di posti di lavoro e gli aiuti intesi a favorire l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili allo scopo di semplificare le procedure amministrative.

Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni riguardanti gli aiuti all'occupazione, il presente regolamento esenta gli aiuti all'occupazione a condizione che gli aiuti siano destinati a regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale o destinati alle piccole e medie imprese (PMI) piuttosto che alle grandi imprese.

Tuttavia, il presente regolamento tiene conto delle disposizioni previste negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e nel regolamento n. 70/2001 relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) 2204/2002

02.01.2003-30.6.2008

-

GU L 337 del 13.12.2002

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n° 1040/2006

28.07.2006

-

GU L 187 dell'8.7.2006

Regolamento (CE) 1976/2006

24.12.2006

-

GU L 368 del 23.12.2006

Ultima modifica: 22.03.2007