Definizione di mercato rilevante

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?

Intende fornire alle aziende e ad altre parti interessate una guida sull’approccio della Commissione europea alla definizione del mercato, un primo passo cruciale nella valutazione della Commissione in molti casi di antitrust e concentrazioni.

PUNTI CHIAVE

In caso di sospetta violazione delle norme in materia di concorrenza dell’Unione europea (Unione), il primo elemento da considerare è il mercato rilevante. Definire il mercato rilevante significa determinare l’ambito di applicazione delle regole di concorrenza in materia di pratiche restrittive e abusi di posizione dominante [regolamento (CE) n. 1/2003 — si veda la sintesi], nonché l’ambito di applicazione della normativa sulle concentrazioni [regolamento (CE) n. 139/2004 — si veda la sintesi].

In conformità con il principio della trasparenza, la comunicazione illustra il metodo usato dalla Commissione per definire un mercato rilevante caso per caso. Tale analisi, che include sia il profilo del prodotto che il profilo geografico del mercato rilevante, può essere utilizzata per stabilire se ci sono concorrenti effettivi in grado di condizionare il comportamento delle imprese interessate e di valutare il livello di concorrenza effettiva sul mercato.

Definizione del mercato rilevante

Il mercato rilevante combina il mercato del prodotto e il mercato geografico definiti come segue:

Analisi per la definizione del mercato rilevante

La Commissione ha individuato una serie di criteri che contribuiscono ad aiutarla ad analizzare il comportamento delle imprese sul mercato e le condizioni specifiche del mercato rilevante. Tuttavia, tale metodologia può dar luogo a risultati diversi a seconda della natura del caso di concorrenza in questione. Pertanto, è necessaria un’analisi strutturata che sia anche sufficientemente flessibile da tenere conto delle circostanze individuali.

Nel corso di un’analisi preliminare, la Commissione tenta di definire il mercato del prodotto verificando se il prodotto A e il prodotto B appartengono allo stesso mercato e cerca di stabilire il mercato geografico fornendo una panoramica della suddivisione delle quote di mercato detenute dalle parti in questione e dai loro concorrenti, i prezzi applicati e le eventuali differenze di prezzo.

Dopo aver definito il mercato del prodotto e il mercato geografico, la Commissione esegue un’analisi più dettagliata basata sul concetto di sostituibilità. Le imprese soggette a un regime concorrenziale devono rispettare due vincoli principali: la sostituibilità sul versante della domanda e la sostituibilità sul versante dell’offerta. Un mercato è competitivo se i consumatori possono scegliere fra una gamma di prodotti con caratteristiche simili e se il fornitore non incontra ostacoli a fornire prodotti o servizi su un dato mercato.

Il criterio della sostituibilità permette di concentrare la ricerca su qualunque prodotto sostitutivo, riuscendo quindi a definire il mercato rilevante del prodotto e il mercato geografico con un maggior grado di certezza. Soltanto nella fase finale si analizza il mercato rilevante per stabilire il livello di integrazione dei mercati dell’Unione.

Quindi, la Commissione compie una valutazione della sostituibilità sul versante della domanda (cioè dei consumatori) e della sostituibilità sul versante dell’offerta (cioè dei fornitori). Nel primo caso, si deve vedere se i consumatori del prodotto in questione possono passare prontamente a un prodotto simile in risposta ad un piccolo, ma permanente, aumento di prezzo (tra il 5 e il 10 %). Nel secondo caso, si deve vedere se altri fornitori possono prontamente modificare il loro processo produttivo in modo da fabbricare i prodotti in causa e immetterli sul mercato rilevante.

Tuttavia, il criterio della intercambiabilità non tiene conto delle condizioni in cui operano le imprese in questione. Occorre pertanto esaminare le condizioni di accesso al mercato così definito. A tal fine, la Commissione compie una valutazione della dimensione del prodotto e della dimensione geografica del mercato rilevante, che considera:

Come fase finale, la Commissione tiene conto del processo di integrazione del mercato e di come le misure per eliminare gli ostacoli al commercio e per creare un mercato europeo integrato possono avere un impatto sulla concorrenza in un determinato mercato geografico.

Prima di trarre le sue conclusioni, la Commissione può consultare le principali imprese del settore sui limiti del mercato del prodotto e del mercato geografico. Se lo ritiene opportuno, la Commissione può effettuare sopralluoghi in loco.

Calcolo delle quote di mercato

La definizione del mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto e delle dimensioni geografiche, consente di individuare gli operatori (fornitori, clienti, consumatori) attivi sul mercato stesso. Su questa base si possono calcolare le dimensioni complessive del mercato e le quote di mercato di ciascun fornitore, a partire dalle loro vendite dei prodotti rilevanti nella zona rilevante.

Le stime delle imprese, gli studi commissionati a consulenti o associazioni di categoria o i dati relativi al fatturato possono contribuire al calcolo della quota totale di mercato e della quota di mercato di ogni fornitore. Benché le vendite costituiscano normalmente la base di calcolo delle quote di mercato, esistono tuttavia altri elementi che, a seconda dei prodotti o dell’industria di cui si tratta, possono offrire indicazioni utili, quali la capacità, il numero degli offerenti nei mercati degli appalti, ecc.

CONTESTO

In linea con i principi del legiferare meglio, la Commissione ha condotto una valutazione del funzionamento della sua comunicazione sulla definizione del mercato del 1997 e, nel luglio 2021, ha pubblicato una relazione sui risultati.

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Elasticità della domanda. La misura in cui la domanda risponde a un cambiamento di fattori quali il prezzo, il livello di reddito o la disponibilità di prodotti sostitutivi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

DOCUMENTI CORRELATI

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: valutazione della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini del diritto comunitario in materia di concorrenza del 9 dicembre 1997 (SWD(2021) 199 final, del 12.7.2021).

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Sintesi della valutazione della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini del diritto comunitario in materia di concorrenza del 9 dicembre 1997 (SWD(2021) 200 final, del 12.7.2021).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 26.10.2021