Comunicazione «de minimis»: esenzioni per gli accordi di importanza minore

 

SINTESI DI:

Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza (comunicazione «de minimis»)

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?

Indica il modo in cui la Commissione europea determina quali accordi non incidono sensibilmente sulla concorrenza ai sensi del diritto dell’Unione europea.

PUNTI CHIAVE

Articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Avviso

Prevede una zona di sicurezza* per gli accordi tra imprese che la Commissione ritiene non abbiano effetti apprezzabili sulla concorrenza.

Questa zona di sicurezza si applica a condizione che:

Per assistere le imprese, la comunicazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che definisce le linee guida sulle restrizioni della concorrenza «per oggetto».

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Zona di sicurezza: regole che stabiliscono che determinate pratiche sono da considerarsi legali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (comunicazione «de minimis») (GU C 291 del 30.8.2014, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Ultimo aggiornamento: 29.05.2020