Aiuti alla formazione
La Commissione esenta dall'obbligo di notifica alcuni aiuti di Stato alla formazione che risultino compatibili con le regole della concorrenza.
ATTO
Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Campo d'applicazione
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi da uno Stato membro ad un'impresa nell'ambito della formazione. La formazione può intervenire in tutti i settori. E' detta "specifica" nel caso in cui sia prevalentemente applicabile alla posizione attuale o futura occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria; "generale" se in grado di fornire qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di occupazione. Il primo tipo di azione di formazione comporta un rischio di distorsione della concorrenza maggiore rispetto alle azioni di formazione generale.
Condizioni di esenzione
Gli aiuti alla formazione sono esenti da notifica se l'intensità dell'aiuto non supera una percentuale determinata dell'importo globale del progetto. Precisamente:
In alcuni casi, l'intensità dell'aiuto può essere maggiorata delle seguenti percentuali:
I costi ammissibili di un progetto di formazione comprendono:
Nei casi in cui uno degli aiuti destinati alla formazione soddisfi i criteri per l'esenzione dall'obbligo di notifica, il presente regolamento dev'essere menzionato.
L'esenzione non si applica ai progetti individuali di formazione che superano il budget di un milione di EUR. Gli aiuti esentati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. Inoltre, le percentuali accordate comprendono l'insieme degli aiuti nazionali o eventualmente comunitari.
Trasparenza e controllo
Al fine di assicurare un controllo adeguato e un livello di trasparenza sufficiente, la Commissione richiede agli Stati membri:
Contesto
Il regolamento 994/98 consente alla Commissione europea di esimere certe categorie di aiuti di Stato. In questo contesto, il presente regolamento si prefigge di esimere gli aiuti alla formazione che rispondono a determinati requisiti. Tale esenzione si giustifica in quanto la formazione produce degli effetti positivi in termini di migliore qualifica professionale nonché di potenziamento della competitività europea.
Il regolamento (CE) n° 68/2001, la cui scadenza era prevista il 31 dicembre 2006, è stato prorogato, una prima volta, fino al 31 dicembre 2007 dal regolamento (CE) n° 1040/2006 e, una seconda volta, fino al 30 giugno 2008 dal regolamento (CE) n° 1976/2006.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore - Data di scadenza |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento 68/2001/CE |
02.02.2001-30-06.2008 |
- |
GU L 10 del 13.01.2001 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento 363/2004 |
19.03.2004 |
- |
GU L 63 del 28.02.2004 |
Regolamento (CE) n° 1040/2006 |
28.07.2006 |
- |
GU L 187 dell'8.7.2006 |
Regolamento (CE) 1976/2006 |
24.12.2006 |
- |
GU L 368 del 23.12.2006 |
Ultima modifica: 22.03.2007